AGEVOLAZIONI PRIMA CASA E ACQUISTI A CATENA

da | 11 Gen 2022 | fisco, immobiliare | 0 commenti

La Corte di Cassazione – con l’ordinanza n. 38552 del 6 dicembre 2021 – è tornata recentemente ad occuparsi della c.d. agevolazioni “prima casa”, con particolare riferimento all’eventuale inadempimento dell’obbligo a carico del contribuente di trasferire la propria residenza nel comune ove è ubicato l’immobile entro i 18 mesi.

Nel caso di specie la Signora X aveva acquistato, con atto del 04/06/2010 (registrato in data 10/06/2011), un immobile sito nel Comune di Sutri, avvalendosi delle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della prima casa con l’impegno di trasferivi la propria residenza entro i 18 mesi. 

Dopo pochi mesi, con atto del 19/01/2011, aveva venduto detto immobile per poi con atto del 25/01/2011 e registrato in data 27/01/2011, acquistare (usufruendo nuovamente delle agevolazioni prima casa), un’altra unità immobiliare, sita nel Comune di Roma, dove aveva trasferito la propria residenza.

L’agevolazione “prima casa” era stata quindi revocata dall’Agenzia delle Entrate, in quanto quest’ultima riteneva che la Signora X, non avendo stabilito la propria residenza nel Comune di Sutri (ove era ubicato il primo immobile acquistato) entro il termine di 18 mesi, con riferimento all’acquisto del secondo immobile non potesse godere dei benefici fiscali.

Pertanto, due avvisi di liquidazione erano stati recapitati dall’Agenzia alla signora X, oltre alla sanzione prevista.

La Signora X decide dunque di rivolgersi al Tribunale, ottenendo sentenza favorevole in primo grado.

La Commissione tributaria della regione Lazio accoglie però l’appello principale dell’Agenzia delle Entrate, ribaltando la decisione di primo grado con la sentenza n. 6124/15/2019.

La Signora X decide dunque di ricorrere per Cassazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza n. 6124/15/2019, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. e dell’art. 1 nota II bis della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, non avendo la Commissione della regione Lazio dato rilievo al fatto che, entro l’anno decorrente dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici, ne era stato acquistato un altro da adibire ad abitazione principale.

La Corte di Cassazione ritenendo il motivo fondato lo ha accolto sulla base del principio giurisprudenziale secondo cui «in tema di agevolazioni tributarie per l’acquisto della prima casa, non incorre in alcun tipo di decadenza il contribuente che nei diciotto mesi dal primo acquisto, pur non avendo stabilito la propria residenza nel comune dell’immobile originariamente acquistato, lo abbia rivenduto e ne abbia acquistato, entro un anno dall’alienazione, un altro, provvedendo a fissare la residenza nel comune ove ha acquistato il secondo immobile, come dichiarato nel successivo atto di compravendita» 

In conclusione, la seriazione di atti di acquisto e rivendita è da intendersi disciplinata in modo tale che i benefici richiesti in relazione agli acquisti successivi resteranno acquisiti a condizione che si maturi la condizione imposta dalla legge in relazione ai successivi atti di acquisto, cioé la fissazione della residenza in uno qualunque degli immobili oggetto di riacquisto dopo la rivendita del precedente.

Rachele Nuti

dott.ssa - collaboratrice Studio

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