L’emergenza causata nel nostro Paese dall’epidemia di Covid-19 ha richiesto l’adozione di misure urgenti necessarie a fronteggiare le difficoltà economiche ed organizzative in cui si sono venute a trovare le imprese e le società. Così il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27 aveva introdotto, per facilitare le comunicazioni ed evitare assembramenti, la possibilità di svolgere le assemblee sociali, a distanza ed in videoconferenza anche in deroga alle disposizioni statutarie.
Originariamente prevista fino luglio (dello scorso anno), poi estesa a tutto il 2021, tale facoltà è stata ulteriormente prorogata per altri sette mesi.
Il decreto legge 30 dicembre 2021 n. 228, infatti, meglio conosciuto come Milleproroghe e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2021, ha esteso ulteriormente la durata di questa possibilità fino al 31 luglio 2022, termine ultimo, almeno per ora, in cui l’assemblea deve essere non solo convocata ma anche svolta.
In particolare, ricordiamo, essa riguarda le assemblee ordinarie e straordinarie di:
– società per azioni (SPA),
– società in accomandita per azioni (SAPA),
– società a responsabilità limitata e limitata semplificata (SRL e SRLS),
– società cooperative e le mutue assicuratrici.
Queste, con i rispettivi avvisi di convocazione, fino a luglio 2022 possono prevedere che:
– il voto dei soci venga espresso in via elettronica o per corrispondenza;
– l’intervento all’assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione;
– l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente, il segretario o il notaio.
Si evidenzia – per completezza – come la possibilità di agire da remoto non sia possibile per le società di persone (società semplice, in accomandita semplice, in nome collettivo) e neppure per le cessioni di quote (anche nelle società di capitali). In questi casi sarà sempre necessario recarsi fisicamente dal Notaio (anche a mezzo di un procuratore).
Infine – nel solco dell’operatività da remoto – si rimarca la grande novità del 2022, e cioè la possibilità di costituire interamente on-line SRL, con competenza riservata sempre al Notaio, nel solco della indicazioni normative europee in materia.
Il notariato rimane in breve una professione antica ma con un decisivo passo nel futuro, il tutto sempre a tutela dei traffici giuridici e dello sviluppo economico del Paese.
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