LIMITE PER I PAGAMENTI IN CONTANTI

da | 22 Gen 2022 | fisco | 0 commenti

La normativa sul contrasto alle attività di riciclaggio di denaro, derivante da attività criminali e destinato al finanziamento del terrorismo, è in continua evoluzione nell’ordinamento sia europeo che nazionale.

Dal 1991 la Comunità Europea ha messo in atto politiche di prevenzione all’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi derivanti da attività illecite: il recepimento della direttiva n. 2005/60/CE attraverso l’emanazione del d.lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 ha visto l’introduzione nell’ordinamento italiano di un articolato sistema di norme volto al monitoraggio delle operazioni sospette e al contrasto alle operazioni illecite.

In questa cornice si inserisce l’art. 18 del d.l. n. 124/2019, collegato alla legge di Bilancio 2020, il quale (come già anticipato in precedente articolo) ha previsto una progressiva riduzione all’utilizzo del denaro contante – sino ad allora ammesso entro il valore di euro 3.000,00 – articolata in due fasi:

– dal 1° luglio 2020 e sino al 31 dicembre 2021 introduzione del limite di euro 2.000 per singola transazione;

– dal 1° gennaio 2022 riduzione del limite ad euro 1.000 per singola transazione. 

In particolare, l’inserimento del comma 3-bis all’art. 49, d.lgs. n. 231/2007, ha introdotto per i cittadini italiani sul territorio nazionale l’attuale divieto di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro: precisamente il limite risulta fissato nella misura di 999,95 euro per singola transazione, atteso che dal 1° gennaio 2018, per motivi legati ai costi della produzione delle monetine da 1 e 2 centesimi, l’importo da pagare deve essere arrotondato per eccesso o per difetto ai 5 centesimi più vicini alla cifra dell’importo richiesto (art. 13 quater del d.l. n. 50/2017).

Ne consegue che i trasferimenti di contanti sopra soglia, pertanto, dovranno essere effettuati obbligatoriamente attraverso banche, Poste Italiane Spa, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento secondo la procedura stabilita dall’art. 49, d.lgs. n. 231/2007.

Analizzando l’operatività e i limiti della norma occorre chiarire quanto segue.

Il divieto risulta attivo nei confronti di tutte le operazioni che prevedono il trasferimento di denaro contante e titoli al portatore, che, complessivamente osservate, raggiungano o superino la soglia stabilita dalla legge come lecita, nonché per tutte le operazioni che artificiosamente introducano nelle transazioni un frazionamento fittizio dei pagamenti, allo scopo di eludere il limite di legge.

La normativa antiriciclaggio, inoltre, definisce l’operazione frazionata come un’operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal predetto decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai limiti, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni. 

Il discrimine volto a definire un’operazione di trasferimento di contante collegata a più pagamenti leciti, pertanto, può identificarsi nella cumulabilità o meno delle plurime operazioni di pagamento sottosoglia: è il caso dei pagamenti collegati a contratti di somministrazione, o pagamenti frazionati che derivino da preventivo accordo negoziale tra le parti o ancora il pagamento cumulativo di operazioni perfettamente autonome e distinte tra loro. In tutti questi casi, seppur tali operazioni astrattamente siano lecite, resta fermo il potere dell’Amministrazione di valutare se la suddivisione dei pagamenti scaturisca dalla natura del contratto o dalla effettiva e concreta attuazione dell’accordo tra le parti (per un pagamento rateale) o invece sia da considerarsi artificiosa.

In tale ottica, si è certamente ritenuto di considerare leciti, per contro, i pagamenti c.d. misti, che avvengano dunque in parte con mezzi tracciabili e in parte in contanti, qualora la parte contante sia inferiore alla soglia.

Sono parimenti considerati leciti, fermo restando il potere dell’Amministrazione di verificare nel concreto la natura dell’operazione, i versamenti e i prelievi sul proprio conto corrente superiori alla soglia di legge, i pagamenti in favore della pubblica amministrazione, le transazioni relative al pagamento di compensi per attività di lavoro autonomo occasionale, così come la retribuzione dei collaboratori domestici; viceversa per tutte le altre retribuzioni di lavoro dipendente resta il divieto assoluto di pagamento in contanti, così come per quelli eseguiti dalla Pubblica Amministrazione, la quale è invece obbligata ad effettuare tutti i pagamenti superiori a 1.000 euro con mezzi tracciabili.

Ugualmente può essere valutato come lecito il pagamento di una fattura commerciale con valore superiore a soglia effettuato con assegni, anche trasferibili se di importo inferiore a 1.000 euro, qualora gli assegni riportino nome o ragione sociale del beneficiario, atteso che l’emissione e l’incasso risulteranno tracciati nella banca sia dell’emittente che del prenditore.

Regime sanzionatorio applicabile.

La modifica del limite di liceità per le operazioni in contanti ha inciso anche sulla misura delle sanzioni minime applicabili alle parti che hanno commesso la violazione, sanzioni che sono state rimodulate con l’aggiunta del comma 1-ter all’art. 63, d.lgs. n. 231/2007. In caso di violazione della normativa sul lecito trasferimento di contante e di titoli al portatore le sanzioni operano distintamente a seconda che le stesse siano rivolte alle parti attive della violazione commessa o piuttosto alla parte passiva che abbia omesso di vigilare e segnalare le operazioni sospette.

A livello generale le sanzioni verso i partecipanti all’operazione illecita sono dal minimo attuale di 1.000 euro, mentre la massima sanzione resta 50.000 euro.

I soggetti obbligati a vigilare che non hanno alcun un legame diretto con l’importo dell’operazione non segnalata sono diversamente esposti a una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 15.000 euro.

Deroga per gli stranieri.

Per gli stranieri che pagano in Italia è prevista invece una deroga disciplinata dall’articolo 3 del d.l. 16/2012, convertito nella legge 44/2012. Grazie ad essa, per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legati al turismo effettuati da persone con cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato italiano il limite per il trasferimento di denaro contante è elevato a 15.000,00 euro.

La deroga dei pagamenti è soggetta, tuttavia, ad alcuni adempimenti posti a carico del venditore del bene o del servizio acquistato, tra cui l’invio di una comunicazione all’agenzia delle Entrate e il deposito dell’incasso il giorno successivo presso un intermediario autorizzato.

Ludovica Adriano Battisatella

dott.ssa - collaboratrice Studio

0 commenti

Invia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *