AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E PERSONA CAPACE

da | 10 Apr 2022 | famiglia | 0 commenti

L’art. 3 della legge n. 6 del 9 gennaio 2004 ha introdotto, all’interno del nostro ordinamento giuridico, l’istituto dell’amministratore di sostegno, oggi disciplinato dall’art. 404 del Codice Civile.

La disciplina vigente prevede la possibilità per colui il quale, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, di essere assistito da un amministratore di sostegno, nominato dal Giudice Tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

Con tale figura il legislatore ha voluto integrare la tutela già prevista nei confronti di persone ritenute maggiormente vulnerabili, dagli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione, proponendo, tuttavia, una soluzione meno “invasiva”. In tal senso, la salvaguardia del beneficiario dell’amministrazione di sostegno è sempre rivolta a limitare nella minore misura possibile la capacità di agire dello stesso, adeguando i poteri dell’amministratore al singolo caso concreto (Corte Cost. Sent. n. 440/ 2005).

La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sul tema diverse volte, da ultimo il 31 dicembre 2020 con la sentenza n. 29981, in riferimento ai requisiti per l’applicazione dell’istituto.

Nel caso in esame, la beneficiaria aveva portato la propria causa davanti alla Suprema Corte, lamentando che in sede d’appello non era stato rispettato il presupposto sancito dall’art. 404 Codice Civile di valutazione della sua incapacità di provvedere ai propri interessi ed invocando la sua condizione di soggetto capace di intendere e di volere dimostrato – stando alla sua difesa- proprio dalla sua opposizione all’amministrazione di sostegno.

La ricorrente versava in una condizione di menomazione meramente fisica causata da cecità assoluta senza però che tale invalidità andasse, in alcun modo, ad incidere sulla sua capacità di intendere e di volere.

La Corte di Cassazione nell’accogliere il ricorso, ritenendo non necessario nominare un amministratore di sostegno per garantire la gestione del patrimonio della reclamante, rimarcava che ai fini dell’applicazione l’istituto in parola, il presupposto stabilito dalla legge è che il soggetto dimostri di essere nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi, condizione che non viene riscontrata nel soggetto pienamente capace di determinarsi anche se colpito da menomazione fisica.

Con questa sentenza la Corte ha stabilito che “l’equilibrio della decisione deve essere garantito dalla necessità di privilegiare il rispetto dell’autodeterminazione della persona interessata, così de discernere le fattispecie a seconda dei casi. S la pur riscontrata esigenza di protezione della persona, capace ma in stato di fragilità, risulti già assicurata da una rete familiare all’uopo organizzata e funzionale non sarà necessaria la nomina di un amministratore di sostegno, soprattutto se vi è l’opposizione dell’interessato. Se, al contrario, non vi sia per essa alcun supporto e alcuna diversa adeguata tutela il ricorso all’istituto può essere giustificato.

Rachele Nuti

dott.ssa - collaboratrice Studio

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