USUFRUTTO SUCCESSIVO IMPROPRIO

da | 17 Apr 2022 | immobiliare | 4 commenti

Prima di analizzare da vicino in cosa si sostanzia l’usufrutto successivo improprio, cerchiamo di comprendere meglio le caratteristiche di questa tipologia di diritto reale.

L’usufrutto, disciplinato dall’art. 981 c.c., è un particolare diritto reale di godimento su cosa altrui, il cui contenuto, oltre ad essere ben determinato, è limitato nel tempo.

In breve il titolare del diritto di usufrutto ha la facoltà di godere della cosa e di far propri i frutti che da essa derivano, con l’unico limite di rispettare la destinazione economica della medesima.

Nella prassi, salvo che non ne venga prestabilita una inferiore, la durata dell’usufrutto coincide con la via dell’usufruttuario, alla morte del quale tale diritto andrà a ricongiungersi con il suo naturale antagonista, la nuda proprietà.

Esiste, però, una particolare tipologia che non soggiace a tale meccanismo: l’usufrutto successivo.

Tale fattispecie ricorre quando l’usufrutto, inizialmente attribuito ad un soggetto, entra nella sfera giuridica di un altro, in seguito alla morte del primo.

Tipologia che, soprattutto nell’ambito dei così detti atti mortis causa, non è stata esente da dispute in dottrina, in particolare, in relazione al disposto dell’art. 698 c.c. che prevede la validità dell’usufrutto solo in favore del primo soggetto chiamato.

Una parte della dottrina (tra i più celebri G. Pugliese in “Usufrutto, uso, abitazione”), a sostegno della propria tesi (la più permissiva), ha ipotizzato la distinzione tra usufrutto successivo proprio ed improprio.

L’usufrutto successivo proprio prevede che il diritto venga attribuito a favore di più soggetti non ancora concepiti mentre, l’usufrutto successivo improprio, riguarderebbe soggetti già concepiti al momento dell’apertura della successione.

Questa distinzione pone le basi per l’analisi dottrinaria che ritiene sempre possibile il secondo, in considerazione del fatto che la commerciabilità del bene non risulterebbe compromessa per un tempo indefinito poiché, in ogni caso, la durata del diritto risulterebbe commisurata a quella della vita del beneficiario più longevo.

La dottrina maggioritaria, però, tende ad escludere tale distinzione lasciando aperta la strada unicamente alla possibilità, per il testatore, di optare per una serie di usufrutti autonomi con termini finali ed iniziali, oltre che prestabiliti, coincidenti.

Passando ad analizzare l’ambito delle donazioni, la fattispecie è disciplinata dall’art. 796 c.c. il quale dispone che “E’ permesso al donante di riservare l’usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio, e dopo di lui a vantaggio di un’altra persona o anche di più persone, ma non successivamente.”.

In questo caso, uniformandoci alla dottrina prevalente, per permettere l’operare di tale meccanismo, è necessario ipotizzare la presenza di due distinte donazioni: la prima avente ad oggetto il diritto di nuda proprietà con riserva di usufrutto vitalizio a fare del donante e la seconda avente ad oggetto l’usufrutto da trasferirsi alla morte del medesimo.

A ben vedere, le norme che ostacolano il perfezionarsi dell’usufrutto successivo improprio riguardano unicamente le donazioni ed i testamenti, pertanto, è possibile presumere che siano esenti da restrizioni gli atti inter vivos a titolo oneroso.

La dottrina maggioritaria propende per la tesi affermativa, a patto che gli usufruttuari successivi siano persone determinate che possano essere parti dell’atto che ne prevede la costituzione.

Ormai da qualche anno, tale tesi è stata avvallata anche dalla Suprema Corte che, con la Sentenza n. 7710 del 2016, ha accolto tale orientamento disponendo che “la riserva di usufrutto a favore di un terzo viene ricostruita o come alienazione della piena proprietà dall’alienante all’acquirente, con contestuale costituzione dell’usufrutto a favore del terzo, da parte dell’acquirente promittente, ex art. 1411 c.c., ovvero, prevalentemente, come negozio duplice, uno di alienazione della nuda proprietà dall’alienante all’acquirente e l’altro come contratto di costituzione di usufrutto, o come proposta di contratto di costituzione di usufrutto tra alienante e terzo.”, sottolineando, altresì, che la “fattispecie negoziale è cosa diversa dall’usufrutto successivo vietato dall’articolo 698 c.c.”.

Rachele Nuti

dott.ssa - collaboratrice Studio

4 Commenti

  1. Gentilissima la ringraziamo della chiarezza e se possiamo approfondire con una domanda: se nell’atto notarile il marito vende nuda proprieta della casa intestata a lui, con prezzo concordato sul coniuge piu giovane volendo riservare l’usufrutto per se vita natural durante e dopo di lui per la moglie, le chiediamo se è corretta la formula ‘riservandosene il diritto di usufrutto vita natural durante, e dopo di lui alla moglie che accetta…vende al signor…nuda proprieta….con prezzo attestato al coniuge piu giovane…” Questa formula tutela entrambi i coniugi come usufruttuari? Grazie e un cordiale saluto

    Rispondi
    • Fatico a dare un parere su una clausola di un atto non scritto da me; però sono certo che se il (o la) Collega l’ha inserita sia corretta.

      Rispondi
  2. Buongiorno Dottore, vorrei acquistare la nuda proprietà di un appartamento cointestandola sia a me che a mio fratello, ma allo stesso tempo far sì che l usufrutto , nel momento in cui avverrà il decesso dell’usufruttuario, venga riservato solo a uno dei due proprietari. È possibile ?

    Rispondi
    • Gli usufruttuari devono riservarsi il diritto di usufrutto con reciproco accrescimento.

      Rispondi

Invia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *