TESTAMENTO OLOGRAFO IN STAMPATELLO

da | 30 Giu 2022 | successioni | 0 commenti

Il testamento olografo è definito dall’articolo 602 del Codice Civile che ne stabilisce i criteri di validità: “il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore” e rappresenta la forma più semplice per esprimere le proprie volontà.

Ci si chiede se il testamento olografo sia valido nel caso sia redatto in stampatello dal de cuius.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 42124/2021, ha stabilito che la redazione del testamento in stampatello non ne inficia la validità, è necessario soltanto che lo scritto sia riconducibile al suo autore.

Nel caso in esame, gli attori agivano in giudizio al fine di far dichiarare la nullità del testamento olografo del de cuius privo di firma e di data; chiedendo, altresì, l’annullamento del testamento a causa dell’incapacità del testatore, di procedere all’apertura della successione legittima e di condannare le convenute, eredi testamentarie, a rilasciare i beni.

In primo grado, l’istanza di nullità del testamento trovava accoglienza per la redazione in stampatello a causa dell’assenza di prove efficaci che il testatore scrivesse abitualmente con quella tipologia carattere.

Al contrario, in secondo grado il testamento era reputato valido, in forza di una perizia che aveva giudicato il testatore capace e aveva ritenuto autentico il testamento.

Ricorrono in Cassazione i soggetti soccombenti in appello, lamentando sia che il requisito dell’autografia non sarebbe compatibile con l’uso dello stampatello, sia che la Corte avrebbe considerato valide diverse modalità di scrittura (corsivo e stampatello), tra l’altro prive di autenticità. Inoltre, discutono le conclusioni assunte dalla Corte riguardanti la ritenuta capacità del testatore, a cui, a loro parere, la Corte stessa sarebbe giunta senza esaminare le prove fornite, né valutare le istanze probatorie avanzate.

Gli Ermellini accolgono solo quest’ultimo motivo citato, annullando la sentenza in relazione al medesimo e rinviando la causa alla Corte d’Appello.

In relazione ai reclami legati all’uso dello stampatello adottato dal testatore nel redigere il testamento olografo, la Suprema Corte afferma che dottrina e giurisprudenza concordano nel riconoscere la validità di tale modalità di scrittura, nonostante, nel caso di specie, il testatore non utilizzasse usualmente tale grafia.

Si rileva, inoltre, che, nel caso in esame, dalle perizie era emerso che “lo stampatello presentava caratteristiche individualizzanti” tali da permettere di determinare l’autenticità della scheda.

In conclusione, l’utilizzo dello stampatello pone un problema di prova della provenienza e non di validità. Per tale motivo, una scheda olografa, seppur redatta in stampatello, non presenterà alcun vizio logico o giuridico da far valere in sede di legittimità.

Il caso in esame, oltre a chiarire l’orientamento della giurisprudenza e della dottrina maggioritaria in tema di scheda redatta in stampatello, evidenzia, ancora una volta, l’insieme di problematiche che tale tipologia di testamento porta inevitabilmente con sé, sicuramente assenti nelle altre – e ovviamente ci si riferisce al testamento pubblico – che, per forza di cose, garantiscono una maggiore tutela sia al testatore che al rispetto delle sue volontà.

Rachele Nuti

dott.ssa - collaboratrice Studio

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