Come già illustrato, le agevolazioni prima casa di cui si può godere in sede di acquisto immobiliari non determinano automaticamente il diritto all’esenzione IMU.
Il diritto all’esenzione IMU, infatti, è strettamente collegato all’effettiva residenza nell’immobile: in breve se si acquista un bene con le agevolazioni prima casa ma in quel bene non si risiede l’IMU è dovuta.
In questo contesto si deve ricordare come la stretta disciplina normativa in materia – articolo 13, comma 2, quarto periodo, del decreto legge n. 201/2011 – preveda come due coniugi, residenti in due diversi immobili di proprietà, debbano comunque indicare quale sia quello “principale” del loro nucleo famigliare e quindi esente IMU: il secondo, infatti, sarà soggetto a tributo.
Questa previsione di legge è da tempo avversata in quanto – comprensibilmente, aggiungo – finisce per penalizzare le famiglie. Laddove, infatti moglie e marito con due immobili e distinte residenze debbano pagare l’IMU, una coppia non sposata nella medesima situazione può tranquillamente sfuggire al tributo.
La ricostruzione di cui sopra è così condivisa che infine si è espressa in materia anche la Corte Costituzionale, con la propria sentenza n. 209/2022 depositata in data 13/10/2022.
Nel provvedimento la Consulta ha infatti riconosciuto in generale l’illeggitimità costituzionale di tutte quelle norme che limitano l’esenzione – per i componenti del
nucleo familiare – ad un solo degli immobili posseduti anche in presenza di residenze e dimore abituali diverse.
La sentenza – come chiaro – ha un impatto non banale sulle tasche degli italiani perché permette a quelle fortunate famiglie con più immobili di risparmiare sull’IMU distribuendo le residenze; mi si permetta però una valutazione personale.
Dal punto di vista giuridico la Corte Costituzionale offre una ricostruzione che non può che essere applaudita e approvata: la discriminazione fra persone sposate e non era palese.
Dal punto di vista economico, tuttavia, il provvedimento mette ancora più a nudo i limiti e le criticità dell’IMU quale tributo, ormai superato e chiaramente aggirabile. Certamente i Comuni – primi beneficiari del relativo gettito – soprattutto nelle località turistiche, come già fanno, provvederanno ad inasprire i controlli per scovare i finti residenti, ma di certo una stato di polizia (locale) non può essere la soluzione.
Il mio auspicio, pertanto, è che si giunga all’abolizione dell’IMU, sostituita – perché dobbiamo essere seri: i soldi agli enti locali servono, non si può pensare di tagliare tributi senza prevederne nuovi – con meccanismi più equi di prelievo fiscale.
Buongiorno Dott. Cosenza,
vorrei esporLe un quesito: nel 2017, quella che sarebbe poi diventata mia moglie, acquista un immobile come 1° casa (appartamento “A”) in un condominio e vi sposta la residenza nel 2018. Il sottoscritto, a metà 2021, acquista nel medesimo condominio un appartamento (appartamento “B”) come 1° casa e vi sposta qui la residenza: gli appartamenti “A” e “B” risultano adiacenti l’uno all’altro. Dopo qualche lavoro di ristrutturazione, decidiamo di procedere con l’unione fisica dei due appartamenti, abbattendo una delle pareti che li divideva. Una volta completati i lavori, facciamo comunicazione al Catasto del nostro capoluogo di provincia per procedere con quella che viene definita “unione di fatto ai fini fiscali”: attraverso tale pratica, è venuta meno l’autonomia funzionale e reddituale dei singoli appartamenti; inoltre, cos’ facendo, possiamo risultare entrambi esenti da IMU. Qualche mese fa ci sposiamo.
Dopo qualche tempo, con mia sorpresa scopro che, nonostante il matrimonio e l’unione di fatto dei due immobili, risulto essere l’unico componente del mio nucleo familiare; allo stesso modo, mia moglie costituisce un nucleo familiare a sé. Volendo “ora” regolarizzare me e mia foglie al di sotto del medesimo nucleo familiare, il mio comune di residenza mi contesta il fatto che a loro risulta che io e mia moglie abbiamo diversa residenza.
Come possiamo fare per uscire da questa situazione di impasse?
Grazie
Gianni
Credo sia necessario dimostrare al Comune l’unità funzionale dei due appartamenti ora costituenti un’unica unità.
Buongiorno Dott. Cosenza,
Avrei un quesito da sottoporLe.
Nel 2016 acquistai il 50% di un immobile con le agevolazioni Prima Casa, pur essendo iscritta all’AIRE. Il restante 50% fu acquistato dal mio compagno il quale vi spostò la sua residenza.
A distanza di 5 anni, ho ricevuto un avviso di pagamento da parte del Comune relativo all’IMU del 2017.
La mia domanda è la seguente: essendo l’appartamento la dimora principale del mio compagno, ma essendo io proprietaria al 50% e residente all’estero, sono tenuta al pagamento dell’IMU?
La ringrazio in anticipo per la risposta.
Cordiali saluti,
Anna
E’ tenuta al pagamento.