RAPPRESENTAZIONE E NON CONCEPITO

da | 5 Nov 2022 | successioni | 0 commenti

L’istituto giuridico della rappresentazione si verifica nel caso in cui il soggetto chiamato all’eredità, per legge o per testamento, non voglia o non possa succedere. Non voglia cioè non accetti l’eredità o vi rinunci, non possa cioè sia indegna di succedere o muoia prima dell’apertura della successione. 

Ma cosa accade se a dover succedere per rappresentazione è un nascituro non ancora concepito? La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza 22 marzo 2012, n. 4621 ha dato risposta alla questione.

La fattispecie analizzata dalla Corte di Cassazione trae origine dalla richiesta di una minore, a mezzo della rappresentanza legale dei genitori, nata quasi dieci anni dopo la morte del nonno, di essere dichiarata erede universale dello stesso, peraltro a seguito della rinuncia all’eredità fatta nove anni prima, dopo la morte del de cuius, da suo padre e sulla base del fatto che non fosse ancora trascorso il termine decennale di prescrizione. 

Per primo, il Tribunale di Grosseto ha respinto la domanda degli attori di riconoscere la nipote quale erede universale del de cuius, i quali hanno poi interposto gravame dinanzi alla Corte d’Appello di Firenze che ha però, a sua volta, respinto tale gravame in quanto la figlia nacque dieci anni dopo la morte del de cuius.

La Suprema Corte è intervenuta confermando la decisione dei giudici di merito. In particolare, i ricorrenti invocavano l’operatività dell’istituto della rappresentazione ex art. 467 Cod. Civ. in quanto, nel nostro caso concreto, avendo tuti gli eredi rinunciato all’eredità la figlia di uno degli stessi avrebbe dovuto subentrare al genitore quale erede universale del de cuius. 

La Corte ha chiaramente respinto tale ricorso in quanto il nascituro non ancora concepito al momento dell’apertura della successione ha una capacità di succedere limitata all’ambito della successione testamentaria ex art 462 comma 3 Cod. Civ., mentre il concepito ha una capacità di succedere generale ex art. 462 comma 1 Cod. Civ. 

Infatti, la Corte afferma come “il diritto a succedere di chi viene all’eredità secondo l’istituto della rappresentazione ha carattere originario e deriva direttamente dalla legge, deve escludersi che chi non è ancora concepito al momento dell’apertura della successione, il quale è privo della capacità di rendersi potenziale destinatario della successione ex lege del de cuius, possa succedere per rappresentazione, essendo necessario, affinché operi la vocazione indiretta, che il discendente, in quel momento, sia già nato o almeno concepito”. 

In sostanza, la Corte di Cassazione ha ricondotto l’istituto della rappresentazione solamente alla successione ex lege, escludendo quella testamentaria, anche sulla base della norma ex art. 462 c.c. che vede operante la successione del nascituro non concepito solamente in caso di espressa volontà del testatore.

Alessia Govoni

dott.ssa - collaboratrice Studio

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