REVOCA TACITA RINUNCIA ALL’EREDITA’

da | 4 Gen 2023 | successioni | 10 commenti

La rinuncia all’eredità è l’atto unilaterale con cui il chiamato dichiara di non accettare l’eredità del de cuius. Tale diritto si esercita tramite una dichiarazione scritta resa davanti ad un Notaio o davanti al Cancelliere del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione. È importante sottolineare come, nonostante la rinuncia, l’erede in questione conservi per dieci anni dall’apertura della successione il diritto di accettare l’eredità, ma solamente se altri eredi, accettando l’eredità, non abbiano già preso il suo posto. In quel momento, il rinunciante è considerato come se non fosse stato mai chiamato, questo è il cosiddetto effetto retroattivo della rinuncia.

Dunque, la domanda sorge spontanea: si può revocare anche tacitamente la rinuncia all’eredità, avendo cambiato idea ed avendo deciso di accettare l’eredità, o, al contrario, è necessario un atto formale proprio come per la rinuncia? Si può avere quindi una rinuncia tacita all’eredità senza formalismi?

Sul punto ha fatto chiarezza la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 28 dicembre 2022 n. 37927.

La vicenda ha inizio quando un soggetto conviene in giudizio alcuni familiari esponendo come, per loro conto, abbia curato un’operazione immobiliare terminata poi nella realizzazione di abitazioni civili. Nel corso di tale operazione, egli ha così corrisposto al Comune in questione i relativi oneri di urbanizzazione; proprio per questo motivo, agisce nei confronti dei suddetti parenti (i cui eredi sono gli odierni ricorrenti in Cassazione) per il rimborso delle somme pagate al Comune. Sulla base di alcune scritture private prodotte in primo grado i familiari, e così anche i loro eredi, vengono ritenuti obbligati a rimborsare all’attore ciò che aveva anticipato per l’operazione di edificazione. 

Una parte degli eredi ricorre in appello avverso tale sentenza. Tuttavia, la Corte d’Appello ha ritenuto che la loro costituzione in giudizio e la richiesta di rigetto nel merito della domanda dell’attore comportasse di fatto una revoca tacita alla rinuncia all’eredità mediante comportamenti concludenti. Insomma, la Corte d’Appello ha sostenuto come gli appellanti avessero tenuto condotte incompatibili con la loro dichiarazione, precedentemente resa, di voler rinunciare all’eredità e così rigetta l’appello. 

Interviene, infine, la Suprema Corte a seguito del ricorso proposto sempre dagli eredi in questione.

Innanzitutto, essa osserva come i chiamati avessero rinunciato all’eredità con atto ricevuto dal Cancelliere del Tribunale di Nola e prosegue affermando come “in tema di rinunzia all’eredità – la quale determina la perdita del diritto all’eredità ove ne sopraggiunga l’acquisto da parte degli altri chiamati – l’atto di rinunzia deve essere rivestito di forma solenne (dichiarazione resa davanti a notaio o al cancelliere e iscrizione nel registro delle successioni), con la conseguenza che una revoca tacita della rinunzia è inammissibile

É perciò facilmente desumibile l’errore commesso dalla Corte di merito, la quale ha erroneamente ritenuto che, con la loro condotta processuale, i ricorrenti abbiano implicitamente revocato la rinuncia all’eredità.

Dunque, appare ormai chiaro come la revoca della rinuncia all’eredità debba seguire le stesse formalità prescritte per la rinuncia stessa e non sia così possibile una revoca tacita. 

Alessia Govoni

dott.ssa - collaboratrice Studio

10 Commenti

  1. Salve , o fatto la rinuncia dopo otto mesi dalla morte di mio padre ,e i miei due fratelli mi anno fatto vedere un testamento di mio padre (falso ) e abbiamo fatto accordo come si dice sotto banco . Alla fine stanno venendo meno agli accordi oltre che si sono divisi le proprietà senza soldi posso revocare la rinuncia?

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    • Se non pregiudica i diritti di terzi può revocare.

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  2. Nel caso di revoca di rinuncia all’eredità, è possibile accettare la stessa con beneficio di inventario o si diventa automaticamente erede puro e semplice?

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    • A mio parere è possibile accettare con beneficio d’inventario se ricorrono tutti i presupposti con relativo formale atto.

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      • Buongiorno, posso revocare una rinuncia all’eredità prima che il mio
        diritto si prescriva ( il 14 ottobre 2024) e successivamente accettare
        l’ eredità con beneficio d’ inventario? Grazie per la cortese risposta

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          • Grazie, ma successivamente posso accettare con beneficio d’ inventario? Grazie mille

          • Se non ha disposto dei beni o compiuto altri atti come erede può farlo.

      • Buongiorno dottore, ho rinunciato all’ eredità di mio padre deceduto il 14/10/2014. Posso adesso revocare la rinuncia ed accettare con beneficio d’ inventario l’ eredità? Adesso c’è un curatore dell’ eredità, non c’è stata nessuna accettazione. Grazie

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        • Sì, a condizione che non abbia mai disposto dei beni (immagino sia così).

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