Il tema dello jus variandi – cioé della possibilità di modificare unilaterlamente le condizioni accessorie del mutuo – previsto dall’art. 118 TUB (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) è particolarmenete sentito e già oggetto di un video del Notaio nella rubrica “SESSANTA SECONDI: le risposte del Notaio Fabio Cosenza”.
Sono tuttavia tanti i dubbi e i timori quotidiani che i nostri clienti hanno sulla facoltà che la legge attribuisce all’ente mutuante la facoltà di modificare unilateralmente i tassi d’interesse, i prezzi e altre condizioni previste dal contratto a tempo indeterminato che è sembrato opportuno ritornare sul tema per un ulteriore approfondimento.
La prima rassicurazione che si vuole dare è che l’esercizio di tale facoltà da parte degli istituti di credito tuttavia, trova alcuni limiti nell’obiettivo di tutelare la clientela. In particolare:
le modifiche sono consentite solo se previste da un’apposita clausola contrattuale specificamente sottoscritta dal cliente
le variazioni devono essere rette da un giustificato motivo e comunicate al cliente in modo chiaro con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dallo stesso e secondo modalità recanti in modo evidente la formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, così da consentire al destinatario di verificarne la congruità rispetto alle sottostanti motivazioni e di valutare se mantenere il rapporto
in alcune circostanze l’esercizio dello jus variandi risulta precluso: secondo il Ministero dello sviluppo economico, le modifiche unilaterali di cui all’art. 118 del TUB non possono comportare l’introduzione di clausole nuove.
è prevista a favore del cliente la facoltà di recesso senza oneri: la modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione e in tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le predette prescrizioni sono inefficaci se sfavorevoli per il cliente. Secondo parte della giurisprudenza nulla vieta che la proposta di modifica unilaterale sia comunicata con gli estratti conto, ovviamente in via preventiva rispetto alla sua esecuzione (Trib. Roma 20/06/2019); dello stesso tenore appaiono le conclusioni della Cassazione, secondo cui una comunicazione personalizzata della modificazione dei tassi di interesse attuata a mezzo dell’invio degli estratti conto
“non è in sé incompatibile con una attuazione dello jus variandi conforme al dettato dell’art. 118 TUB”
In relazione al contenuto minimo della nozione di “giustificato motivo”, questa deve ricomprendere gli eventi con effetto sul rapporto bancario.
Tali eventi possono afferire alla sfera del cliente (ad esempio, il mutamento del grado di affidabilità dello stesso in termini di rischio di credito) oppure consistere in variazioni di condizioni economiche generali che possono riflettersi in un aumento dei costi operativi degli intermediari (ad esempio, tassi di interesse, inflazione).
Emerge in questo quadro l’esigenza di adottare particolare cautela nell’esercizio del potere di modifica unilaterale dei contratti, con condotte trasparenti e corrette che consentano al cliente di conoscere i presupposti della variazione proposta e di assumere scelte consapevoli, valutando le possibili alternative.
Con nota del 28 marzo 2017, Banca d’Italia ha fornito agli intermediari ulteriori precisazioni in materia di ius variandi evidenziando le situazioni in cui le modifiche unilaterali risultano in contrasto con condotte trasparenti e corrette, impedendo al cliente di assumere scelte consapevoli. In particolare, quando:
non esiste una correlazione tra i costi alla base della modifica e le tariffe o le tipologie di contratti modificati
i costi alla base della modifica sono già stati sostenuti e hanno esaurito interamente i loro effetti
le variazioni aumentano solo temporaneamente le tariffe (c.d. modifiche una tantum)
le modifiche:
* sono giustificate da costi già noti al momento della stipula dei contratti e non sono commisurate ad un incremento di costi;
* fanno riferimento a più di una motivazione, senza illustrare chiaramente il legame esistente tra ciascuna di esse e gli interventi proposti;
* escludono alcune tipologie di clienti o di contratti, maggiorando la quota da recuperare sui clienti toccati dall’intervento.
In conclusione mi permetto di avanzare alcuni consigli. E’ fondamentale – come più volte illustrato anche dal Notaio – in sede di trattative con la banca non soffermarsi solo sul tasso e importo della singola rata ma anche verificare tutte le condizioni del finanziamento. Non esitate a chiedere la bozza del mutuo prima della stipula: è importante conoscere in anticipo tutte le clausole. Se non vi trovate bene è possibile in ogni momento chiudere il finanziamento procedendo ad una surroga con un altro istituto.
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