Ora è ufficiale: dal 28 febbraio 2023 la copia esecutiva è definitivamente andata in pensione. Merito (o colpa) della riforma Cartabia, licenziata dal precedente Governo – in forza dela legge n. 134/2021 approvata in data 23 settembre 2021 – per semplificare il nostro sistema giudiziario.
La riforma Cartabia – è bene precisarlo – mira in particolare alla riduzione del processo penale nel solco del diritto del diritto costituzionale delle vittime e degli imputati a una ragionevole dura del processo stesso, il tutto in linea con gli obiettivi posti dal PNRR (riduzione della durata media dei processi penale del 25% entro il 2026) ma prevede anche importanti novità in ambito civilistico; fra queste, per l’appunto, il totale stravolgimento dell’art. 475 del Codice di Procedura Civile che disciplina(va) la copia esecutiva.
Entrato nel merito del tema, è bene ricordare come la formula esecutiva non fosse altro che non una dichiarazione apposta sul titolo da porre in esecuzione che recitava:
Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.
La copia esecutiva ha sempre avuto un ruolo centrale nell’attività notarile soprattutto in quanto richiesta dalla banche all’esito delle pratiche di mutuo. La copia esecutiva, infatti, era lo strumento giuridico con cui gli istituti di credito potevano aggredire l’immobile ricevuto in garanzia in ipotesi di mutuatario insolvente.
Dal 28 febbraio 2023, all’intero dell’art 474 Codice di Procedura Civile è stato eliminato ogni riferimento alla formula esecutiva, nonché la formula stessa. La norma, riformulata, prevede infatti che gli atti che la legge riconosce idonei devono essere rilasciati in copia conforme all’originale.
In breve, ora ogni copia confome è di per sé esecutiva, con una precisazione importante: l’esecutività potrà tuttavia essere fatta valere soltanto dal soggetto a favore del quale quella determinata obbligazione disciplinata nel titolo è sorta. Per tutti i terzi non parti dell’atto o che non vedono dall’atto stesso sorgere alcuna obbligazione a loro favore la copia conforme non ha alcuna utilità in termini di esecutività.
Una nota importante riguarda anche il supporto su cui è prodotta la copia. Se infatti fino al 28 febbraio 2023 la copia esecutiva non poteva che essere cartacea, ora la copia conforme può invece essere prodotta in modalità digitale, con un sensibile risparmio di tempo e di carta. Anzi, è opportuno gli istituti di credito colgano al volo questa occasione di mostrarsi “green” richiedendo solo copie digitali, cassando totalmente il cartaceo.
Infine una considerazione circa il passato: come comportarsi relativamente ai mutui già stipulati per cui la copia esecutiva non sia stata ancora rilasciata? Secondo le prime ricostruzioni, con l’entrata in vigore della riforma Cartabia la copia esecutiva cessa di esistere e quindi non potrà più essere richiesta dalla banche. In breve, dal 1 marzo 2023 solo copie conformi.
0 commenti