Con l’art. 21 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 vi è stata l’attribuzione della competenza ai notai in materia di volontaria giurisdizione. Vediamo esattamente di cosa si tratta e quale impatto ha sul nostro ordinamento e sulle attività negoziali quotidiane.
L’intervento legislativo in materia si articola su due livelli, da un lato riconfigurando le competenze giurisdizionali in materia di volontaria giurisdizione attraverso la sostituzione del Tribunale in composizione collegiale con il Giudice Tutelare, dall’altro affiancando alle attribuzioni del Giudice Tutelare quelle affidate ex novo al Notaio.
L’art. 21 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 prevede, al primo comma, che le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell’amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari, possono essere rilasciate, previa richiesta scritta delle parti, personalmente o per il tramite di procuratore legale, dal Notaio rogante.
La norma pertanto, ha creato all’interno della volontaria giurisdizione un sistema a doppio binario, lasciando libere le parti di rivolgersi, alternativamente, al Notaio o al Giudice, ad eccezione di alcuni provvedimenti autorizzativi (comma VII) riservati in via esclusiva all’Autorità giudiziaria.
La richiesta al Notaio – a differenza di quella giudiziale ex art. 18 c.p.c. – non presenta vincoli territoriali, essendo svincolata dal domicilio o dalla residenza della persona nel cui interesse il provvedimento è richiesto, ma presenta quale unico requisito il conferimento dell’incarico alla stipula: il pubblico ufficiale abilitato al rilascio dell’autorizzazione è lo stesso che redigerà l’atto.
Il provvedimento autorizzativo reso dal Notaio, che si pone in alternativa al ricorso all’autorità giudiziaria, dovrà essere comunicato, a cura del Notaio stesso, alla cancelleria del tribunale che sarebbe stato competente al rilascio della corrispondente autorizzazione giudiziale ed al pubblico ministero presso il medesimo tribunale (art. 21 cit., comma 4).
Tale adempimento è volto a consentire alla cancelleria l’assolvimento delle formalità pubblicitarie (ad es. annotazione dell’autorizzazione nel registro delle tutele, ai sensi dell’art. 48 disp. att. c.c.) e al pubblico ministero le valutazioni di propria competenza.
L’autorizzazione diviene efficace decorsi 20 giorni dalla detta comunicazione senza che sia stato proposto reclamo, il quale avrà invece effetto sospensivo dell’esecutorietà del provvedimento.
Tenuto conto della possibilità offerta dal comma V di impugnazione dell’autorizzazione innanzi all’autorità giudiziaria secondo le norme del codice di procedura civile applicabili al corrispondente provvedimento giudiziale, il provvedimento notarile necessiterà di motivazione.
Le autorizzazioni possono essere in ogni tempo modificate o revocate dal giudice tutelare, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca (art. 21, comma VI ).
La riforma della volontaria giurisdiazione comporta un evidente beneficio per tutti. I cittadini, infatti, hanno ora un canale più rapido per le proprie istanze di volontaria giurisdizione, con impatti positivi anche sui tempi di circolazione dei beni (e in un periodo di esplosione dei tassi di interesse è un tema non banale). I Tribunali, invece, vengono sollevati da un carico di lavoro capace di gravare i tempi della giustizia. Il tutto senza rinuncia ad alcuna tutela e protezione: in breve, un risultato veramente da applausi in cui la centralità e l’utilità del Notaio, per il nostro sistema, è evidente.
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