REINTEGRAZIONE QUOTA DI LEGITTIMA

da | 15 Lug 2023 | successioni | 2 commenti

L’accordo di reintegrazione della quota di legittima è l’accordo che mira a soddisfare i diritti dell’erede legittimario che è stato, totalmente o parzialmente, leso nella sua quota di legittima.

Abbiamo precedentemente analizzato – tramite l’istituto dell’acquiescenza – l’ipotesi in cui l’erede legittimario, leso della propria quota, decida di conformarsi a quanto dsisposto dal testatore ed accettare così le sue volontà rinunciando a quanto di sua spettanza. L’accordo di reintegrazione della quota di legittima si colloca nello scenario diametralmente opposto. Infatti, esso entra in gioco quando uno degli eredi legittimari decide di farsi avanti ed accordarsi con gli altri eredi affinché essi gli attribuiscano la sua quota, senza dover passare tramite l’azione di riduzione per via giudiziale.

L’accordo di reintegrazione della quota di legittima è privo di una specifica regolamentazione normativa salvo un diretto riferimento contenuto nel nel Testo unico sull’imposta sulle successioni – decreto legislativo n. 346 del 31 ottobre 1990 – agli articoli 30 e 43. 

L’articolo 30, andando ad elencare i documenti che vanno allegati alla dichiarazione di successione cita alla lettera d:

“la copia autentica dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l’eventuale accordo delle parti per l’integrazione dei diritti di legittima lesi.”

L’articolo 43 invece, nello specifico caso di successioni regolate per testamento, pone sullo stesso piano l’ipotesi di impugnazione per via giudiziale e gli accordi di reintegrazione della quota di legittima: 

“nelle successioni testamentarie l’imposta si applica in base alle disposizioni contenute nel testamento, anche se impugnate giudizialmente, nonché agli eventuali accordi diretti a reintegrare i diritti dei legittimari, risultanti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata […]

Nonostante l’esiguo apporto normativo, da tali articoli si può desumere come l’accordo di reintegrazione della quota di legittima sia un contratto atipico con causa meritevole di tutela  (essa sarà proprio il ripristino di quanto è stato leso all’erede legittimario) e, soprattutto, come il legislatore abbia quantomeno stabilito il requisito formale per la validità di questi accordi, ossia la scrittura privata autentica o l’atto pubblico.

Gli eredi potranno dunque recarsi da un Notaio – prima della presentazione della dichiarazione di successione in modo da permettere la corretta e completa presentazione della stessa nel momento successivo – per la redazione dell’accordo di reintegrazione della legittima dove saranno guidati dal professionista incaricato fino al raggiungimento di un accordo unanime tra tutti gli eredi.

Alessia Govoni

dott.ssa - collaboratrice Studio

2 Commenti

  1. Egregio Notaio,
    in caso di testamento impugnato per presunta lesione di legittima e di richiesta di sequestro dei beni ereditari (avanzata da parte di chi si ritiene leso), l’erede beneficiario testamentario che aveva già la residenza nell’immobile (perchè coabitava con il de cuius) può continuare a vivere nell’immobile sequestrato, oppure viene obbligato a lasciare l’abitazione con la conseguenza che, non avendo altro luogo ove alloggiare, dovrebbe vivere in strada? Grazie.

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    • A mio avviso non ha diritto a rimanere nell’immobile.

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