PRELAZIONE AGRARIA E CORSO D’ACQUA

da | 11 Set 2023 | immobiliare | 0 commenti

La prelazione agraria, che abbiamo già trattato in tema di comproprietà e rapporto con la prelazione ereditaria, è quel diritto del confinante (coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale) di un terreno agricolo ad essere preferito quando viene venduto il terreno – sempre agricolo – a lui confinante.

Per configurare la prelazione agraria in capo ai proprietari di fondi confinanti deve necessariamente sussistere (tra i vari requisiti previsti dalla normativa di cui all’art. 8 l.n. 590/65 e art. 7 l.n. 817/7) l’effettiva contiguità tra i fondi. Sono infatti considerati terreni confinanti quelli per i quali sussiste relazione di contiguità materiale, e non solo funzionale.

Ci sono tuttavia ipotesi, su cui la giurisprudenza si è ripetutamente spesa, in cui quelli che possiamo definire veri e propri “ostacoli” interrompono il rapporto di contiguità fra i terreni e fanno venire meno la prelazione agraria. Un caso particolare e che si vuole in questa sede affrontare è quello dei corsi d’acqua, i quali rappresentano ostacoli che alle volte impediscono la contiguità, configurando pertanto fondi separati.

Come sopra anticipato, le sentenze che si sono occupate del tema sono non poche e andiamo in breve a richiamarle.

Per quanto riguarda il carattere pubblico o di interesse generale non sono considerati confinanti:

i fondi separati da un corso d’acqua di proprietà pubblica, da attrezzature fisse per la distribuzione dell’acqua ovvero da ostacoli materiali come canali di proprietà aliena (Cass. n. 11377/2010). Il diritto di prelazione e riscatto previsto dall’art. 4 della legge 29 maggio 1967, n. 379 in favore dei coltivatori diretti proprietari di terreni confinanti, in caso di alienazione di terreni assegnati da enti di sviluppo fondiario, perseguendo la medesima finalità di quello previsto dall’art. 7 della legge n. 817 del 1971, spetta solo nel caso di fondi confinanti in senso giuridicamente proprio, caratterizzati, cioè, da contiguità fisica e materiale, per contatto reciproco lungo la comune linea di demarcazione (sia essa meramente ideale, ovvero esteriorizzata mediante muri, siepi, recinzioni o altri segnali), e non già da contiguità meramente funzionale, ossia di fondi separati, ma idonei ad essere accorpati in un’unica azienda agraria; di conseguenza sono considerati non confinanti i fondi separati da un corso d’acqua di proprietà pubblica, nonché da attrezzature fisse per la distribuzione dell’acqua ovvero da ostacoli materiali come canali di proprietà aliena;

i fondi separati da un canale di scolo o canale pubblico o demaniale (Cass. n. 895/1986 et Cass. n. 3409/2018). Il diritto di prelazione, stabilito dall’art. 7 della l. 14 agosto 1971 n. 817 a favore del proprietario confinante del fondo posto in vendita, non sussiste qualora i due predii siano separati da un pubblico canale (nella specie, facente parte di un più vasto bacino imbrifero, destinato alla realizzazione di un programma di bonifica) non assimilabile ad un fosso di scolo praticabile nell’ambito di una medesima unità colturale;

i fondi separati da un canale di bonifica di proprietà demaniale (Cass. n. 1433/1987 e Cass. n. 1311/1987) o alla cui vigilanza sia preposto un Consorzio di bonifica e quindi un canale con funzioni anche solo in parte di interesse generale (Cass. n. 11757/2013);

i fondi separati da un corso d’acqua iscritto nell’elenco dei beni demaniali e destinato ad uso pubblico (Cass. n. 4621/1987 et Cass. 2471/2001). Non sussiste il diritto di prelazione e riscatto del coltivatore diretto proprietario del terreno confinante con quello in vendita, ove i due fondi siano divisi da un corso naturale d’acqua avente carattere pubblico, senza che rilevi, in senso contrario, che il corso stesso sia a volte in secca e che lo stesso non sia incluso nell’elenco (avente carattere meramente dichiarativo) delle acque demaniali;

i fondi separati da un corso d’acqua con funzione pubblica (Cass. n. 7052/2008) indipendentemente dal fatto che esso sia incluso nell’elenco delle acque pubbliche, che non ha carattere costitutivo ma solo dichiarativo;

i fondi separati da un canale pubblico per la funzione irrigua esercitata a servizio di una pluralità di fondi (Cassn. 19251/2015) idonea ad attribuirgli una vocazione pubblica incompatibile con quella di mera delimitazione del confine.

A contrario, i corsi d’acqua che non hanno carattere, rilevanza o – soprattutto – pubblica funzione non interompono il rapporto di contiguità con la conseguenza che i fondi siano da considerarsi confinanti con sussistenza del diritto di prelazione. La giurisprudenza ha illustrato alcune ipotesi:

– i fondi sono divisi da un canale di scolo delle acque che in assenza di prova contraria sia da intendersi comune scatta il diritto di prelazione (Cass. n. 19251/2015), che invece è da escludersi laddove sia dimostrabile la proprietà di terzi o pubblica del corso medesimo;

– il canale di di scolo convoglia le acque di due proprietà (Cass. n. 13558/1991) o si innesta in altro più ampio (Cass. n. 17881/2012), defluente da terreni di più proprietari;

– il fosso che raccoglie l’acqua di proprietà comune a fondi distinti (Cass. n. 28235/2005);

in cui si ha diritto di prelazione.

In conclusione, il discrimine che possiamo rilevare è il carattere pubblico dei corsi d’acqua. Se si tratta di torrenti “naturali” o di rilevanza pubblica si interrompe la contiguità e difetta la prelazione, se sono canali banalmente interpoderali di raccolta acque di scolo, allora la prelazione è presente.

Ludovica Adriano Battisatella

avv.ssa - collaboratrice Studio

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