La Nota II-bis, posta in calce all’articolo 1 della Tariffa Parte I, allegata al Testo Unico dell’Imposta di Registro stabilisce che uno dei requisiti, affinché si possa usufruire delle agevolazioni prima casa in occasione di un acquisto immobiliare, è il trasferimento della residenza nella nuova casa entro il termine di 18 mesi.
Come ogni regola, però, anche questa ha la sua eccezione. Il trasferimento della residenza, infatti, vale per chiunque ad esclusione del personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile. Questi, dovendo cambiare spesso luogo di lavoro soprattutto nei primi anni di carriera, sono esentati dalla condizione della residenza.
Invero l’art. 66 della Legge 21 novembre 2000, n. 342, recante Modifiche al regime di agevolazione fiscale per l’accesso alla prima casa a favore del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, stabilisce che Ai fini della determinazione dell’aliquota relativa all’imposta di registro ed all’imposta sul valore aggiunto da applicare ai trasferimenti di unità abitative non di lusso, secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, acquistate dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile non è richiesta la condizione della residenza nel comune ove sorge l’unità abitativa, prevista dalla nota II-bis dell’articolo 1 della tariffa, parte I, annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile.
Tale normativa è stata, di recente, al vaglio della Corte di Cassazione, a seguito di una pronuncia della C.T.R. della Sicilia che aveva erroneamente ritenuto che un contribuente, appartenente al corpo dei Vigili del fuoco, fosse esentato dall’obbligo del trasferimento della propria residenza nel Comune ove era ubicato l’immobile acquistato con le agevolazioni prima casa.
La Suprema Corte, con l’Ordinanza del 15 febbraio 2022, n. 4839, ha disposto che la C.T.R. ha errato nel ritenere che l’appartenenza al corpo dei Vigili del fuoco fosse equiparabile all’appartenenza alle Forze armate e/o Forze di polizia di ordinamento civile e militare che hanno, come tali, diritto alle agevolazioni di cui all’art. 66 della Legge n. 342/2000.
Quest’ultima ha introdotto un beneficio particolare, attribuito ad una ben individuata e circoscritta categoria, non applicabile a soggetti diversi oltre i casi e le condizioni dalla stessa espressamente considerati né suscettibile di interpretazione estensiva.
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