RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

da | 7 Feb 2024 | fisco, leggi, societario | 0 commenti

Il tema della rivalutazione terreni e rivalutazione partecipazioni torna ciclicamente – ogni inizio anno – sulle pagine di qusto sito.

Già infatti con l’entrata in vigore della legge di bilancio del 2020 abbiamo affrontato in prima battuta la possibilità di rivalutazione del valore di acquisto di terreni e di partecipazioni. 

In seguito alla legge n. 197 di dicembre 2022, siamo tornati in argomento sottolineando le novità e le differenze rispetto alla proroga inserita all’articolo 1 commi 108 e 109.

Anche con la legge n. 213 del 30 dicembre 2023, articolo 1 commi 52 e 53, è stata – ancora una volta – riproposta la possibilità di rivalutazione dei valori di acquisto dei terreni (edificabili o agricoli) e delle partecipazioni societarie negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione posseduti alla data del 1 gennaio 2024.

Anche per quest’anno, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sarà pari al 16% e la stessa potrà essere rateizzata in tre rate annuali di pari importo a partire dal 30 giugno 2024. Tuttavia, sulla seconda e sulla terza rata saranno dovuti gli interessi pari al 3% annuo. Inoltre, in caso di tardivo pagamento – oltre il 30 giugno 2024 – della prima rata o dell’intero importo, la rivalutazione non sarà perfezionata e di conseguenza il contribuente non potrà beneficiarne.

Il valore del terreno o delle partecipazioni societarie non negoziate dovrà essere determinato da una perizia di stima redatta e giurata entro il 30 giugno 2024.

É importante sottolineare come per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione (posseduti sempre alla data del 1 gennaio 2024) l’imposta sostitutiva si applica al valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel corso del mese di dicembre 2023. Dunque, in questo caso, la perizia di stima non sarà necessaria – diversamente da quanto concerne le partecipazioni non negoziate.

Come per gli anni precedenti possono beneficiare della rivalutazione:

persone fisiche

società semplici

enti non commerciali

soggetti non residenti nel territorio italiano le cui plusvalenze sono imponibili in Italia

Alessia Govoni

dott.ssa - collaboratrice Studio

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