IMU IMMOBILI CULTURALI

da | 11 Feb 2024 | fisco, immobiliare | 0 commenti

In un precedente contributo ho illustrato quale sia la prassi da seguire in ipotesi di compravendita di immobili vincolati ai sensi del Codice dei Beni Culturali.

In particolare ho ricordato come l’atto di vendita di un imobile culturale sia sottoposto alla condizione sospensiva del mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del Ministero della Cultura e degli altri enti locali territoriali interessati.

Pendente la condizione, quindi, l’atto di trasferimento è improduttivo di effetti e vige altresì il divieto di consegna dell’immobile. Solo decorso il termine di sessanta giorni la compravendita degli immobili vincolati diventa pienamente efficace, stipulando altresì – seppur vi siano posizioni diverse a riguardo – il relativo di avveramento della condizione sospensiva.

Vi è quindi una domanda pratica che sorge: medio tempore – fra la stipula del contratto di vendita e il decorso del termine di sessanta giorni – chi è tenuto a pagare l’IMU sull’immobile culturale? Il venditore o l’acquirente?

A fornire una risposta giunge in soccorso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 28561 depositata in data 6 novembre 2019, che riguarda – in particolare – il tema delle agevolazioni prima casa.

Nel caso di specie, infatti, il contribuente (acquirente) aveva agito per ottenere conferma, rigettando e superando le richieste dell’Amministrazione Finanziaria, che il termine di diciotto mesi per potere spostare la residenza ai fini delle agevolazioni prima casa decorre non dall’atto di acquisto, bensì dallo spirare dei sessanta giorni per l’esercizio del diritto di prelazione.

Nell’accogliere la ricostruzione della parte acquirente la Suprema Corte ha altresì precisato che la condizione sospensiva in oggetto ha efficacia retroattiva (ex art. 1360 Codice Civile) ma solo nei rapporti fra le parti (venditore e acquirente): i soggetti terzi, fra cui il fisco, ne sono infatti estranei.

Ne consegue quindi che pendente il termine per l’esercizio della prelazione e vigente il divieto di consegna dell’immobile l’IMU è a carico del venditore ovviamente salve le eventuali esenzioni di legge.

Fabio Cosenza

Notaio

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