C’è un’ottima notizia per i giovani imprenditori agricoli italiani: la legge del 15 marzo 2024, n. 36, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il giorno 26 marzo 2024, n. 72 ed entrata in vigore il giorno 10 aprile 2024, ha introdotto infatti una nuova agevolazione a loro dedicata.
Si tratta, infatti, di una misura che riporta espressamente come obiettivo “la promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore dell’agricoltura.” In particolare, lo scopo del legislatore è quello di aiutare i giovani imprenditori agricoli, con la specifica finalità di rilanciare questo ambito favorendo il ricambio generazionale, agevolando l’ingresso di nuovi soggetti nel setotre sulla base delle linee guida europee.
A tal fine all’art. 2 della Legge n. 36 del 15 marzo 2024 sono state introdotte delle definizioni specifiche di impresa agricola giovanile e di giovani mprenditori agricoli, con alcuni parametri essenziali. L’ Art. 2 recita infatti:
“Ai fini della presente legge, ai sensi degli articoli 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, e 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sono definiti «impresa giovanile agricola» o «giovane imprenditore agricolo» le imprese, in qualsiasi forma costituite, che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, quando ricorra una delle seguenti condizioni:
- a) il titolare sia un imprenditore agricolo di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti;
- b) nel caso di società di persone e di società cooperative, comprese le cooperative di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, almeno la metà dei soci sia costituita da imprenditori agricoli di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti;
- c) nel caso di società di capitali, almeno la metà del capitale sociale sia sottoscritta da imprenditori agricoli di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti e gli organi di amministrazione siano composti, per almeno la metà dai medesimi soggetti.”
Come sopra anticipato, il legislatore ha previsto varie agevolazioni, fra cui mi preme segnalare ed evidenziare quelle che seguono:
in caso di acquisto di terreni agricoli e relative pertinenze, l’art. 5 della legge prevede che, nel caso di compravendita di terreni agricoli e relative pertinenze con un corrispettivo fino ad euro 200.000, l’onorario notarile venga determinato in misura non superiore alla misura prevista dal decreto ministeriale del 20 luglio 2012, n. 140, e ridotto alla metà
in caso di acquisto o di permuta di terreni agricoli e relative pertinenze, i giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa previdenza, beneficiano della riduzione del 40% dei tributi dovuti, per cui le imposte di registro, ipotecarie e catastali sono dovute nella misura del 60% della misura ordinaria o ridotta
ai fini del diritto di prelazione di cui all’art. 7 del d.l. 14 agosto 1971, n. 817, del diritto di riscatto di cui all’art. 8, 5°comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, e delle procedure di alienazione e di locazione di cui all’art. 66, 3° comma, del d.l.24.1.2012, n. 1, nel caso di più confinanti, sono preferiti i giovani imprenditori agricoli dapprima indicati all’art. 2 alla lett. a) e successivamente i soggetti indicati alla lett. b) e quindi quelli indicati alla lett. c). A parità di condizioni è preferito chi ha conoscenze e competenze adeguate a quanto è previsto dall’art. 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2015
Il provvedimento ha un orizzonte temporale di anni cinque a partire dal 1° gennaio 2024 e rappresenta sicuramente un importante aiuto per i giovani imprenditori agricoli italiani. L’agricoltura è infatti un pilastro della nostra economia con una produzione fatta di eccellenze invidiate in tutto il mondo: queste agevolazioni possono contribuire ad dare un’accelerata al settore e a tutta l’economia nazionale.
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