I’istituto del trust è già stato oggetto di vari approfondimenti, sia di natura sostanziale che fiscale, essendo un tema che il Notaio ha avuto modo di trattare tanto nelle quotidianità professionale che in occasioni di convengi quale relatore. Tuttavia gli aspetti relativi a questo strumenti sono vari e oggi, in particolare, affrontiamo una nuova questioe: cosa accade e come bisogna comportarsi se l’atto di dotazione dei beni nel trust da parte del disponente è avvenuto per atto mortis causa?
Con la risposta n. 90 datata aprile 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza, in seguito a un quesito posto da un istante, in merito alle modalità di presentazione della dichiarazione di successione e alle relative imposte dovute.
Nel caso di specie, il trust era stato istituito dalla disponente con atto del 2021 in Italia e regolato dalla legge di Jersey del 1984.
La disponente aveva designato quale beneficiario del trust suo figlio (o in mancanza il coniuge dello stesso o in mancanza anche di quest’ultimo una fondazione). La stessa è venuta a mancare nel 2022 disponendo delle proprie sostanze con testamento pubblico nel quale nominava erede universale il trust.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, così come gli atti istitutivi di trust non sono assoggettati all’imposta sulle successioni e sulle donazioni, anche gli atti con cui il disponente dota il trust di beni non sono soggetti a tali imposte sottolineando, dunque, come ciò valga anche quando la dotazione avvenga mortis causa.
Questo poiché – accodandosi all’orientamento della Corte di Cassazione – gli atti di dotazione di beni in trust non comportano l’attribuzione definitiva dei predetti beni in capo al trustee, infatti egli è tenuto solo alla loro amministrazione e custodia in regime di segregazione patrimoniale.
Chiaramente, le imposte saranno dovute nel momento in cui i beni vincolati in trust verranno attribuiti al beneficiario sulla base delle aliquote e delle franchigie già riportate al nostro precedente articolo sopra richiamato.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate, riprendendo la circolare 34/E del 2022, ha ribadito che le imposte ipotecarie e catastali dovute a seguito degli atti di dotazione di beni in trust saranno da corrispondere in misura fissa.
Alla luce di ciò si poneva il quesito sulle modalità di presentazione della dichiarazione di successione: telematica o cartacea.
La dichiarazione di successione, infatti, potrebbe essere presentata telematicamente, come illustrato da una risposta pubblicata nel 2023 dall’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, la dichiarazione di successione non può essere inviata con il calcolo delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa in quanto il programma non riconosce tale possibilità.
Dunque, la dichiarazione potrà essere presentata cartacea mediante il modello 4 presso l’ufficio territoriale competente in base all’ultimo domicilio della defunta.
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