COMPRAVENDITA CON RISERVATO DOMINIO

da | 28 Ago 2024 | immobiliare | 22 commenti

La compravendita immobiliare con patto di riservato dominio è una formula contrattuale particolare che sta riscoprendo un certo successo a seguito dell’aumento dei tassi e la contrazione del mercato dei mutui. In particolare questo contratto permette al venditore di mantenere la proprietà dell’immobile fino al pagamento completo del prezzo da parte dell’acquirente, pur trasferendo immediatamente il possesso del bene. La compravendita immobiliare con patto di riservato dominio in breve sostituisce al mutuo il pagamento rateale del prezzo.

La norma di riferimento è l’art. 1523 Codice Civile, che recita:

Questo implica che, pur non acquisendo immediatamente la proprietà, l’acquirente assume i rischi legati al bene (ad esempio, deterioramento o perdita) a partire dal momento in cui ne prende possesso. La proprietà rimane in capo al venditore fino al pagamento dell’ultima rata.

Entrando nel dettaglio della struttura della fattispecie contrattuale, la compravendita immobiliare con patto di riservato dominio segue i seguenti passaggi:

Nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell’ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna.

Art. 1523 Codice Civile

Firma della compravendita

Si firma la compravendita immobiliare, che deve avere tutti i requisiti di legge. Le imposte sono pagate integralmente come in ipotesi di trasferimento senza patto di riservato dominio.

Trasferimento del possesso

Il possesso dell’immobile passa subito all’acquirente, che ha l’obbligo di curarlo e mantenerlo, assumendo i relativi rischi, pur senza acquisirne la proprietà fino al pagamento finale.

Quietanza e trasferimento della proprietà

Una volta pagata l’ultima rata, un atto notarile successivo è necessario per rimuovere il patto di riservato dominio e trasferire la piena proprietà all’acquirente. Questo atto deve essere registrato e trascritto nei Registri Immobiliari.

Se l’acquirente non rispetta il piano di pagamento, il venditore può agire per recuperare il credito o riprendere possesso dell’immobile. Secondo l’art. 1525 c.c., il venditore può risolvere il contratto per inadempimento se l’acquirente non ha pagato almeno 1/8 del prezzo totale. In caso di risoluzione, il venditore ha il diritto di trattenere le rate già pagate come compensazione per l’utilizzo dell’immobile, salvo diversa pattuizione contrattuale.

Durante il periodo in cui l’acquirente ha il possesso dell’immobile ma non la proprietà, sorgono responsabilità su chi debba sostenere le spese ordinarie, straordinarie e condominiali.

Spese ordinarie

Poiché l’acquirente detiene il possesso dell’immobile, le spese per la manutenzione ordinaria, come bollette e gestione corrente, sono a suo carico.

Spese straordinarie

Sono a carico dell’acquirente, in quanto con la consegna assume ogni rischio relativo all’immobile.

Condominio

Tutte le spese condominiali sono a carico dell’acquirente, alla luce di quanto sopra illustrato.

Imposte locali

Finché la proprietà è del venditore, quest’ultimo è responsabile del pagamento dell’IMU, secondo la tesi maggioritaria.. La TARI è invece dovuta dall’acquirente in qualità di utilizzatore dell’immobile, indipendentemente dalla proprietà.

E’ bene sottolineare come – al fine di evitare incomprensioni – sia opportuno nel contratto di compravendita con patto di riservato dominio disciplinare comunque le ipotesi sopra descritte, sia per chiarire ogni punto sia per – eventualmente – derogare alla disciplina corrente.

In caso di danni fortuiti, come un incendio, l’acquirente, in qualità di possessore, assume i rischi legati all’immobile dal momento della consegna, secondo l’art. 1523 c.c. Ciò significa che l’acquirente deve continuare a pagare le rate anche in caso di perdita totale del bene. Ma se l’acquirente – ormai privo dell’immobile – decide di smettere di pagare? Proprio per evitare situazioni del genere si consiglia fortemente la stipula di un’assicurazione a garanzia di eventuali eventi dannosi.

Come sopra anticipato, al pagamento dell’ultima rata, l’acquirente ottiene il diritto al trasferimento della proprietà, che si concretizza tramite un atto notarile di svincolo del riservato dominio. Questo atto, che deve essere trascritto nei registri immobiliari, ufficializza il passaggio di proprietà.

Le imposte per il trasferimento dell’immobile vengono già assolte (di prassi dall’acquirente) in sede di stipula del contratto di compravendita con patto di riservato dominio, secondo lo specifico regime fiscale della singola operazione. In sede di catto notarile di svincolo saranno dovute invece ulteriori imposte (in misura minore) per la registrazione dell’atto e per la pubblicità immobiiare dello stesso.

In conclusione, la compravendita immobiliare con patto di riservato dominio è uno strumento flessibile che consente all’acquirente di rateizzare il pagamento, mentre il venditore mantiene una garanzia fino al saldo finale. Tuttavia, comporta la gestione accurata degli obblighi legali e fiscali delle parti, incluse le spese ordinarie, straordinarie e condominiali, nonché delle imposte locali. Prima della firma occorre un importanto periodo di riflessione e di analisi circa l’opportunità – per entrambe le parti – di procedere.

Fabio Cosenza

Notaio

22 Commenti

  1. COMPLIMENTI: CHIARISSIMO ED ESAURIENTE IN MANIERA ASSOLUTAMENTE ESEMPLARE!!!

    GRAZIE INFINITE

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  2. Non c’è solo l’imu ma anche l’irpef e altro nella denunzia dei redditi a carico del venditore, che si vede trasformato il contratto di vendita in un contratto di affitto. mi conferma?

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    • Se l’Agenzia delle Entrate riqualifica la fattispecie sicuramente contesterà anche i redditi derivanti da locazione.

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  3. Immagino che l’assicurazione per la salvaguardia del valore dell’immobile deve essere fatta a favore del venditore.

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  4. Gradirei sapere come indicare nel modello 730 un immobile dato in vendita con riserva di proprietà, mi è stato detto nel quadro B – Redditi dei fabbricati e a riportando nella Colonna 2 (Utilizzo) il codice “9”, mi conferma?
    Grazie. Distinti saluti.

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  5. se volessi modificare l’interno dell’appartamento, abbattere qualche parete con con cila e progetto di un architetto quindi tutto in regola e dichiarato posso farlo io acquirente prima che ne prendo pieno possesso?

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  6. Nel caso di un’area edificabile, la cessione da parte di una Impresa ad altra Impresa, utilizzando tale strumento quali sono i rischi rispetto a:
    – non rispetto dei termini di pagamento da parte dell’acquirente?
    – garanzia che l’acquirente non subisca eventuali danni da possibile sopravvenuta ipoteca a favore di ipotetici creditori dell’impresa cedente?

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    • Sul primo tema il rischio è dovere ricorrere ad azione giudiziaria per recuperare il bene.

      Sul secondo tema le ipoteche iscritte dopo l’acquisto sono inopponibili alla società cessionaria.

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  7. Qualora il venditore dovesse morire prima della scadenza pattuita in atto, il bene e relativo contratto ricadono sugli eredi e il compratore continuerà con loro. E’ corretto?

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  8. Dato che il pagamento rateale avviene con rate mensili da considerarsi quale acconto di prezzo, come vengono valutati dall’AdE sotto il profilo fiscale? come redditi (da locazione..) o come importi esenti in quanto incasso differito derivante da compravendita? Grazie

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    • In teoria non costituiscono redditi in quanto acconti.

      L’Agenzia delle Entrate potrebbe però provare (a mio avviso a torto) a riqualificare la fattispecie.

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  9. Immobile con Impianto fotovoltaico collegato alla rete elettrica. Le utenze passano all’ acquirente nella loro interezza?
    I proprietari /venditori chiedono di usufruire dei proventi derivati dalla vendita di energia rimessa in rete finché non si salda l’acquisto

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  10. Il pagamento delle impostre locali, può essere derogato all’acquirente?

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    • Nei rapporti interni le parti possono accordarsi come preferiscono.

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  11. la situazione dell’acquirente che possiede già un immobile che venderà nel corso del pagamento delle rate, viene valutata al momento della stipula della compravendita immobiliare con patto di riservato dominio (seconda casa)? oppure al momento in cui avviene il saldo finale e passaggio del bene (prima casa)?

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