CLAUSOLA PENALE ULTIMO ATTO

da | 6 Ott 2024 | fisco, immobiliare | 0 commenti

Antonello Venditti cantava che “certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano“, ed è una strofa che possiamo applicare anche ad alcune vicende giuridiche e soprattutto fiscale, anche se di sentimento c’è ben poco: ed è proprio il caso della tassazione della clausola penale.

Le mie lettrici e i miei lettori più attenti ricorderanno come si tratti di un argomento già affrontato più volte da me in questo sito come da più autorevoli commentatori in tante sedi, in un continuo confronto fra l’Agenzia delle Entrate da un lato e – oso – tutto il resto del mondo dall’altra.

Mi permetto un breve riepilogo a beneficio di tutti.

La clausola penale ex articolo 1382 c.c. – un minimo di introduzione – è quel patto con cui le parti convengono che, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento di un’obbligazione, il debitore effettui un’altra determinata prestazione. Essa è, dunque, una pattuizione aggiunta ad un negozio giuridico per rafforzare le possibilità di adempimento, sanzionare il debitore inadempiente e risarcire il danno al creditore.

Si tratta di uno strumento utilissimo nelle compravendite immobiliari (ma anche nei relativi preliminari o in contratti di locazione) ove si convenga un termine – in genere successivo alla stipula dell’atto – per il rilascio dell’immobile.

Cotanta utilità (anche processuale: non dovendo provare il danno in caso di inadempimento la semplificazione è palese) era però frustrata da una irragionevole posizione dell’Agenzia delle Entrate che imponeva l’applicazione di un’ulteriore imposta fissa di registro a tutti i contratti in cui veniva apposta – e scovava – una clausola penale.

Inutilmente la dottrina (notarile in primis) cercava di evidenziare l’infondatezza della richiesta; in tal solco si inseriva anche la giurisprudenza di merito ma senza sensibili risultati.

Da ultimo interveniva la Corte di Cassazione e qui si pensava che la precedente titolazione “la clausola penale non costa più” finalmente diventasse realtà, ma con troppa fiducia: alcune articolazioni territoriali dell’Agenzia delle Entrate persistevano nelle loro richieste per la sentenza non era a Sezioni Unite.

Alla fine tuttavia la ragionevolezza ha prevalso e anche l’Amministrazione Finanziaria – con Risposta n. 185-2024 clausola penale – ha riconosciuto che la clausola penale apposta ad un contratto (nel caso di specie: di locazione, ma il concetto è estendibile anche a compravendite e preliminari) non deve essere soggetta ad automatica autonoma tassazione.

Che dire? Finalmente, e la soddisfazione e l’apprezzamento per avere accolto una tesi che ormai era unanime più che maggioritaria è palese.

Resta un piccolo tema che – preciso: senza polemiche – è però doveroso sollevare.

Per anni gli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate hanno proceduto a recuperare imposte di registro su clausole penali, forti anche della circostanza che stante l’impatto contenuto dell’importo (euro 245,00) ben pochi avrebbero affrontato un più dispendioso ricorso.

Ecco, ora quindi la domanda sorge spontanea: quelle somme saranno liquidate a restituzione?

Fabio Cosenza

Notaio

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