L’ accettazione tacita dell’eredità è un tema ricorrente fra i nostri contributi, con particolare ma non esclusivo riferimento alla trascrizione dell’accettazione tacita, e come è noto si concretizza quando si mette in atto un comportamento concludente incompatibile con la volontà di rinunciare all’eredità.
Una delle questioni che maggiormente può interessare un chiamato all’eredità che ha paura di accettare tacitamente la stessa riguarda il compimento di atti “quotidiani” che però possono determinare accettazione tacita. In passato abbiamo già trattato il tema della posta del defunto e oggi ne affrontiamo uno ancora più ricorrente e anche umanamente toccante.
Al momento dell’apertura della successione, fra i vari adempimenti fiscali, burocratici e legali, sorge infatti in prima battuta la necessità di sostenere le spese funerarie per il proprio caro defunto. Di qui si pone il nostro quesito: il chiamato all’eredità che provvede a tale pagamento formalizza anche un’ accettazione tacita di eredità?
La Cassazione è chiara nell’affermare come le spese funerarie rientrino fra i pesi ereditari – cioè fra gli oneri che nascono in seguito all’apertura della successione e che gravano sugli eredi – e come il soggetto che abbia anticipato tali spese ha diritto al rimborso da parte degli eredi (Cass. Civ., sez. II, sentenza 3 gennaio 2022 n. 28; Cass. Civ., sez. II, sentenza 4 agosto 1977 n. 3489).
Tuttavia, tale definizione non dirime totalmente il dubbio in materia di accettazione tacita in seguito a tale pagamento.
Per fare maggiore chiarezza, sempre la Cassazione stabilisce come:
“Per aversi accettazione tacita dell’eredità non basta che un atto sia compiuto dal chiamato all’eredità con l’implicita volontà di accettarla, ma è necessario, altresì, che si tratti di un atto che egli non avrebbe diritto di porre in essere se non nella qualità di erede.”
A fronte di ciò, appare dunque chiaro come il pagamento delle spese funerarie non rientra in automatico fra gli atti che un soggetto non avrebbe diritto di mettere in atto se non in qualità di erede.
Infatti, il pagamento delle spese funerarie – siano esse sostenute da un famigliare – si configura senza dubbio come un’obbligazione naturale e morale. La volontà di garantire una degna sepoltura al parente defunto si identifica perciò in un dovere morale piuttosto che in un adempimento di un’obbligazione derivante da un peso ereditario.
Sul punto è interessante citare anche una provvedimento della giurisprudenza di merito secondo cui:
” […] il pagamento delle spese funerarie da parte di un membro della famiglia costituisce l’espressione di un dovere morale e familiare, da non potere, dunque, ricondurre tout court all’adempimento di un peso ereditario. Si tratta, pertanto, di un atto che non può costituire accettazione tacita dell’eredità per gli effetti degli artt. 474, 476 c.c..”
Siccome le spese funerarie spesso non sono di importo esiguo, è bene evidenziare come, anche qualora il soggetto proceda al pagamento di tali spese attingendo da conti correnti intestati o cointestati con il defunto (poichè ad esempio non dispone della liquidità necessaria), è valido il principio predetto. Chiaramente, è opportuno procedere comunicando tale operazione agli altri eredi nonché all’istituto bancario di riferimento in modo che possa autorizzare tali prelievi.
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