Il termine, si rammenta, è di sessanta giorni dall’ultima delle notificazioni, qualora ci si trovi in presenza di più coeredi ed il prelazionario dovrà ricevere tutte le informazioni utili, ovvero le condizioni di vendita, per poter decidere se esercitare o meno il proprio diritto, subentrando al terzo acquirente.
Oggi si vuole tuttavia affrontare un caso particolare, in verità assai frequente nella quotidianità professionale e successoria. Mi riferisco, in particolare, allo scenario in cui si verificano più successioni in serie; un esempio può aiutarci.
Tizio muore e lascia eredi Primo, Secondo e Terzo, comproprietari quali coeredi della casa Alfa per 1/3 ciascuno. Anche Secondo muore e lascia eredi Secondino e Secondina, che quindi diventano quindi comproprietari della casa Alfa per 1/6 ciascuno.
Sicuramente fra Primo, Secondo e Terzo opera il meccanismo del diritto di prelazione in caso di vendita ad estranei in quanto coeredi di Tizio, ma questo meccanismo vincola anche Secondino e Secondina, eredi di Secondo, nei confronti di Primo e Terzo?
La risposta è stata fornita dalla Corte di Cassazione, in particolare con la sentenza n. 1654 del 22/01/2019 secondo cui:
“Il principio secondo cui il diritto di prelazione costituisce diritto personalissimo, insuscettibile di trasferirsi sia dal lato attivo che da quello passivo, ai successivi titolari delle quote ereditarie (diversi dagli originari coeredi), lungi dal costituire affermazione isolata nella giurisprudenza di questa Corte (come infondatamente sostenuto dal ricorrente), risponde ad un indirizzo consolidato che si giustifica sul piano dogmatico in base al fatto che la previsione del retratto successorio costituisce una deroga alla libera disponibilità della quota in costanza di comunione (art. 1103 c.c.) e pertanto la relativa previsione va intesa in senso letterale, non potendo il diritto essere esercitato da o verso i soggetti diversi dai primi coeredi, benchè la quota abbia ad oggetto diritti a contenuto patrimoniale, per loro natura, liberamente disponibili (Cass. 5374/1993; Cass. 4777/1983; Cass. 4925/1980; Cass. 4078/1978; Cass. 3557/1975; Cass. 309/1974; Cass. 674/1974).”
In conclusione, gli Ermellini hanno chiarito che il diritto di prelazione ereditaria – essendo una limitazione alla libera circolazione dei beni, principio che il nostro ordinamento tende a tutelare – va inteso in senso restrittivo e vincola solo i diretti eredi del defunto.
Pertanto agli eventuali successori non trova applicazione l’istituto in questione e possono alienare a terzi senza alcun diritto di prelazione ereditaria a favore dei “primi” eredi.
Nel caso di specie e per tornare al nostro esempio Secondino e Secondina possono quindi vendere senza alcun problema.
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