DONAZIONE E CERTIFICAZIONE ENERGETICA

da | 15 Dic 2024 | immobiliare | 0 commenti

Gli obblighi in materia di certificazione energetica sono ormai noti e rappresentanto un elemento centrale quando si vende (o anche si loca) un immobile. Tuttavia è spesso non chiaro se la disciplina in materia di certificazione energetica si applichi anche alla donazione immobiliare.

Per fornire una risposta puntuale in materia è innanzitutto necessario ricordare come la normativa relativa alla certificazione energetica è stata introdotta in Italia con il d.lgs. n. 192/2005 ed è strutturata su due livelli: uno regionale ed uno nazionale.

In breve, le Regioni hanno la possibilità di disciplinare nel dettaglio la materia ma ove il loro intervento non sia puntuale ed ometta alcune fattispecie si rinvia alla disciplina nazionale.

A livello nazionale il decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145 ha abrogato l’obbligo di allegare l’attestato di prestazione energetica agli atti a titolo gratuito, quali la donazione immobiliare.

Attenzione: la norma di cui sopra ha abrogato l’obbligo di allegazione.. nulla però dicendo circa l’obbligo di dotazione. La differenza pare sottile ma è significativa, perché l’interpretazione maggioritaria (se non unanime, e comunque “letterale”) è giunta a ritenere che la certificazione energetica non sia da allegare alla donazione ma l’immobile deve essere comunque provvisto. In breve l’APE (acronomo di attestato di prestazione energetica) c’è anche se non si vede.

Tutto quanto sopra, ovviamente, in assenza di una diversa normativa regionale sul punto. Tuttavia, posso già anticipare, le Regioni hanno quasi sempre (il “quasi” è dovuto alla circostanza che non ho onniscenza di ogni disciplina locale, che può sempre medio tempore variare) deciso di non intervenire sul punto, trovando quindi una generale applicazione l’obbligo di dotazione ma senza allegazione. E’, per soffermarci a livello locale, il caso dell’Emilia Romagna.

La ricostruzione appena fornita induce a due elementi conclusivi degni di nota.

In primis la necessità di verificare sempre in ipotesi di donazione cosa eventualmente preveda la normativa regionale relativamente alla certificazione energetica e nel dubbio fare predisporre (ed allegare) l’APE.

In secondo luogo  è bene non dimenticare che gli atti a titolo gratuito non si limitano alla donazione immobiliare: rinuncia e costituzione di usufrutto (sempre se a titolo gratuito) e rinuncia alla comproprietà sono ipotesi che rientrano pacificamente nella trattazione in oggetto.

Fabio Cosenza

Notaio

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