ACCETTAZIONE TACITA E CERTIFICATO DI MORTE

da | 22 Dic 2024 | successioni | 0 commenti

La trascrizione dell’accettazione tacita di eredità è un passaggio fondamentale nell’ambito delle successioni ereditarie nel nostro ordinamento giuridico. Sebbene l’accettazione tacita non richieda una dichiarazione formale di volontà, la sua pubblicità nei registri immobiliari avviene mediante apposita trascrizione (ex art. 2648 c.c.). 

Sul punto sono già intervenuto più volte, sia per spiegare in cosa effettivmente consista l’istituto, sia per ricordare che la trascrizione dell’accettazione tacita di eredità non integri un atto autonomo ma sia in verità una formalità che viene curata nei Registri Immobiliari da Notaio che riceve il primo atto dispositivo.

Tuttavia quando si parla di trascrizione dell’accettazione tacita di eredità due sono i problemi principali con i quali io e i miei collaboratori dobbiamo confrontarci.

In primis, spiegare la natura dell’istituto e soprattutto evidenziare ai clienti che già hanno pagato la dichiarazione di successione che devono procedere ad un nuovo esborso proprio per provvedere alla trascrizione dell’accettazione tacita.

Il secondo tema è invece quello della documentazione necessario; non è infatti – anticipo – sufficiente il solo atto notarile. Sul punto – in particolare – due sono le norme codicistiche di riferimento:

Si devono trascrivere l’accettazione dell’eredità che importi acquisto dei diritti enunciati nei numeri 1, 2 e 4 dell’articolo 2643 o liberazione dai medesimi e l’acquisto del legato che abbia lo stesso oggetto.
La trascrizione dell’accettazione dell’eredità si opera in base alla dichiarazione del chiamato all’eredità, contenuta in un atto pubblico ovvero in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
Se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell’eredità, si può richiedere la trascrizione sulla base di quell’atto, qualora esso risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
La trascrizione dell’acquisto del legato si opera sulla base di un estratto autentico del testamento

Art. 2648 Codice Civile

Chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte, deve presentare, oltre l’atto indicato dall’articolo 2648, il certificato di morte dell’autore della successione e una copia o un estratto autentico del testamento, se l’acquisto segue in base ad esso.
Deve anche presentare una nota in doppio originale con le seguenti indicazioni:
1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita dell’erede o legatario e del defunto;
2) la data di morte;
3) se la successione è devoluta per legge [565], il vincolo che univa all’autore il chiamato e la quota a questo spettante;
4) se la successione è devoluta per testamento, la forma e la data del medesimo, il nome del pubblico ufficiale che l’ha ricevuto o che l’ha in deposito;
5) la natura e la situazione dei beni con le indicazioni richieste dall’articolo 2826;
6) la condizione o il termine, qualora siano apposti alla disposizione testamentaria, salvo il caso contemplato dal secondo comma del precedente articolo, nonché la sostituzione fidecommissaria, qualora sia stata disposta a norma dell’articolo 692.

Art. 2660 Codice Civile

Leggendo le norme di cui sopra si comprende subito come tra la documentazione richiesta per la trascrizione dell’accettazione di eredità, il certificato di morte del defunto riveste un ruolo essenziala. Secondo quanto emerge da prassi costante e giurisprudenza, questo documento non può essere sostituito né da:

  • estratto per riassunto dell’atto di morte;
  • autodichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

L’esigenza di acquisire il certificato di morte in originale (o in copia conforme) deriva dalla necessità di garantire la certezza legale della data del decesso e dell’identità del soggetto deceduto. Si sostiene infatti che solo il certificato integrale rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile fornisce, infatti, piena prova della morte e dell’esattezza dei relativi dati anagrafici, senza margini di errore o omissioni.

Viene altresì chiarito come la discipina sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione (d.P.R. n. 445/2000) non trovi applicazione ove vi sia una disposizione che preveda l’obbligo di un certificato in originale, come nel caso in oggetto.

Sul punto spesso e fino al recente passato vi poteva essere una certa flessibilità da parte delle Conservatorie presso cui veniva curata la trascrizione dell’accettazione tacita.

Tuttavia oggi l’approccio direi unanime è di rifiutare la richiesta di trascrizione di accettazione tacita di eredità non accompagnata dalla trasmissione del certificato di morte. Sul punto ci sono state infatti varie pronuncie di legittimità (ex multiis: Tribunale di Roma, provvedimento n. 5750 in data 20 ottobre 2021) che hanno sposato la linea della tassatività del certificato di morte. Risulta altresì che anche a livello centrale si sia emanata una circolare che ha invitato tutti i Conservatori ad allinearsi su questa ricostruzione.

In breve, niente estratto riassunto atto di morte, niente autodichiazioni, per la trascrizione dell’accettazione tacita di eredità è necessario il certificato di morte.

Fabio Cosenza

Notaio

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