La legge 13 dicembre 2024, n. 203, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Serie Generale n. 303 del 28 dicembre 2024, introduce importanti novità in materia di lavoro e fiscalità ed in particolare in tema di pagamento del mediatore immobiliare.
Tra i numerosi interventi normativi, spicca infatti, per l’interesse notarile che suscita, ma non solo, l’articolo 22, volto ad apportare modifiche alla lettera d) dell’art. 35, comma 22, del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, c.d. Legge Bersani.
Citando le norme, non sempre è facile inquadrare la portata delle novità, pertanto, ci proponiamo di analizzare più da vicino l’impatto del cambiamento introdotto dalla legge 13 dicembre 2024 in vigore da oggi, 12 gennaio 2025.
Chiunque sia stato parte di un atto di cessione immobiliare e, sicuramente, chiunque abbia avuto l’importante ruolo di mediazione connesso ad un atto di tale tipologia, sa che il Notaio provvede a riportare – sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dalle parti e come già illustrato in un recente contributo – oltre che le modalità di pagamento del prezzo della cessione, i dati del mediatore e l’ammontare del corrispettivo pattuito, riportando, altresì, le analitiche modalità di pagamento del medesimo.
La disciplina che richiede(va) tali dichiarazioni, introdotta dalla già citata legge Bersani, ha finalità fiscali e di trasparenza dei pagamenti e prevede, in assenza delle medesime, sanzioni amministrative, aprendo anche la strada a possibili accertamenti da parte dell’amministrazione finanziaria.
Fatte queste premesse, quale cambiamento ha subito catturato la nostra attenzione?
Ebbene, da oggi, con l’entrata in vigore della legge 13 dicembre 2024, n. 203, non sarà più obbligatorio indicare l’ammontare delle provvigioni corrisposte al proprio agente immobiliare, sarà, sufficiente, indicare il numero della fattura e dichiarare la corrispondenza tra quanto versato e quanto nella stessa indicato.
Diciamo, quindi, addio alla vecchia lettera d) della famosa legge Bersani, sostituita dalla nuova formulazione, che ci accompagnerà da oggi e che di seguito riportiamo, unitamente al corpo dell’articolo, per agevolarne la comprensione:
“All’atto della cessione dell’immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l’obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l’indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l’obbligo di dichiarare:
a) se si è avvalsa di un mediatore e, nell’ipotesi affermativa, di fornire i dati identificativi del titolare, se persona fisica,
o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;
b) il codice fiscale o la partita IVA;
c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento per il titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa società;
d)l’ammontare della spesa sostenuta per tale attività o, in alternativa, il numero della fattura emessa dal mediatore e la corrispondenza tra l’importo fatturato e la spesa effettivamente sostenuta nonché, in ogni caso, le analitiche modalità di pagamento della stessa.”
Come anticipato – e come emerge dalla lettura – sarà, quindi, sufficiente indicare il riferimento alla fattura, senza dover necessariamente esplicitare l’importo della medesima.
E’ intervenuto sul punto anche il Presidente della Federazione italiana agenti immobiliari professionali, Gian Battista Baccarini, evidenziando l’importante aspetto relativo alla privacy.
Basti pensare che i professionisti coinvolti avranno garantita la riservatezza necessaria alla gestione della trattativa, precedentemente assente.
Chi sta leggendo questo articolo, soprattutto ove trattasi di un soggetto che ha l’intenzione o la necessità di costituirsi quale parte in un rogito avente ad oggetto una cessione immobiliare, si starà chiedendo se per lui possa cambiare qualcosa con questa nuova disciplina. Ebbene, prima di tutto ricordiamo che, già con la precedente, il cliente/contribuente aveva diritto ad una detrazione.
Con la legge 13 dicembre 2024, n. 203, ove si opti per indicare solo il riferimento alla fattura, senza l’importo della stessa – che ricordiamo, appunto, essere solo un’opzione e non un obbligo – il contribuente che desideri usufruire delle detrazioni per le spese di mediazione immobiliare dovrà prestare maggiore attenzione alla documentazione. Sarà, infatti, fondamentale:
conservare, non solo la fattura, ma anche le ricevute di pagamento;
assicurarsi che l’importo indicato in fattura corrisponda esattamente alla spesa sostenuta;
utilizzare metodi di pagamento tracciabili.
D’altra parte, però, le parti avranno il vantaggio di poter usufruire di una disciplina che consente all’amministrazione una verifica più rapida e precisa delle detrazioni richieste.
La norma, dunque, impatta positivamente soprattutto sulla figura del mediatore immobiliare ma, di riflesso, anche sulle parti, a cui parimenti viene garantita una maggiore riservatezza e puntualità.
Salve, Molto interessante. A che tipo di detrzione e con che limiti e parametri può essere sottoposta questa spesa?
Acqwuistando un immobile in 2 (50%-50%) occorre pagare anche le spese di agenzia immobiliare divise a metà per poter richiedere la detrazione?
Grazie mille
La detrazione spetta in base all’intestazione della fattura, che deve essere coerente con il pagamento effettuato.
In caso di pagamento delle provvigioni al mediatore contestualmente all’atto di vendita, per le quali non è ancora stata emessa fattura?
Si deve indicare importo e modalità di pagamento.