Un caso di studio ci ha fornito la possibilità di soffermarci a riflettere su un tema – quello delle successioni internazionali – che sta suscitando sempre maggior interesse nel contesto odierno, caratterizzato da una crescente mobilità internazionale, in cui la creazione di legami che superano i confini patrii impatta anche sul momento della nostra dipartita.
Ovviamente ove emerge un nuovo fenomeno si pone anche un problema di regolamentazione, e in particolare la regolamentazione delle successioni internazionali – caratterizzate dal coinvolgimento di cittadini di differenti Stati o beni situati in diversi Paesi – ha sempre rappresentato una questione complessa.
L’esigenza di una normativa comune è diventata particolarmente urgente con l’espansione dell’Unione Europea e con essa il flusso di persone da un Paese all’altro. A tal fine, il 17 agosto 2015 è entrato in vigore il Regolamento (UE) n. 650/2012, che ha rappresentato una vera e propria rivoluzione nel diritto delle successioni internazionali.
Tale regolamento ha introdotto un sistema che semplifica le problematiche derivanti dalle successioni che presentano elementi di internazionalità, cercando di semplificare il diritto internazionale privato, soprattutto per quanto concerne l’identificazione della legge applicabile.
Il Regolamento si era prefissato come obiettivo proprio quello di fare chiarezza sulle norme competenti in materia di successioni transfrontaliere e ha offerto soluzioni ad alcune delle difficoltà più comuni: determinare quale legge debba regolare una successione internazionale o quale giurisdizione sia competente a risolvere il caso.
Un aspetto fondamentale del Regolamento (UE) n. 650/2012 è, certamente, il principio di unitarietà. Questo principio stabilisce che l’intera successione debba essere regolata da un’unica legge, da applicarsi a tutti i beni, mobili e immobili, coinvolti nel processo successorio.
Il Regolamento ha deciso di evitare la frammentazione della normativa, che si sarebbe verificata qualora fosse stata applicata una legge diversa per i beni immobili e per i beni mobili, come avviene nei Paesi di common law.
L’unicità della legge applicabile ha semplificato enormemente le questioni legate alla successione internazionale, rappresentando un passo importante nella razionalizzazione delle regole che, fino a quel momento, risultavano, talvolta, persino contraddittorie.
L’intento – possiamo dire raggiunto – era quello di rendere il processo successorio più chiaro e prevedibile.
In passato, infatti, la determinazione della legge applicabile poteva essere un compito arduo, soprattutto in presenza di beni situati in Stati differenti.
Il Regolamento ha stabilito che la legge applicabile è quella dello Stato in cui il defunto aveva la sua residenza abituale al momento della morte.
Tale principio ha rappresentato un cambiamento significativo, considerato lo scostamento dalla tradizione italiana, che dava priorità alla cittadinanza del defunto.
La residenza abituale è stata considerata il criterio più adeguato, riflettendo la realtà moderna della mobilità dei cittadini europei, che frequentemente si spostano tra i Paesi.
Tuttavia, la residenza abituale non è un concetto semplice da determinare. Il Regolamento fornisce delle linee guida ma non è sempre facile stabilire con certezza quale sia lo Stato in cui una persona possa essere considerata residente abitualmente.
Le persone che hanno vissuto in più Stati, o che hanno residenze temporanee, potrebbero trovarsi a dover affrontare difficoltà nell’individuare la legge applicabile.
Nonostante queste problematiche, la scelta della residenza abituale è considerata il criterio più pratico per risolvere i conflitti di legge in un contesto europeo.
Altro elemento innovativo del Regolamento è la possibilità per il testatore di scegliere esplicitamente quale legge dovrà disciplinare la sua successione.
Questo si realizza attraverso la c.d. professio juris, una dichiarazione volta ad indicare quale legge nazionale dovrà applicarsi alla sua successione.
La professio juris consente al defunto di scegliere la legislazione del Paese di sua cittadinanza, pur non risiedendo più lì al momento della morte.
Questo strumento offre maggiore flessibilità e permette un maggiore controllo sulle proprie scelte successorie. Un elemento che può risultare particolarmente utile per chi, per esempio, ha vissuto in vari Stati membri dell’Unione Europea.
Il Regolamento ha affrontato anche il tema della giurisdizione competente per dirimere le controversie legate alle successioni internazionali. In base ai nuovi principi, la giurisdizione sarà quella dello Stato membro in cui il defunto aveva, come anticipato, la residenza abituale al momento della morte. In alternativa, i tribunali dello Stato in cui il defunto aveva il suo ultimo domicilio possono anche essere competenti a risolvere le questioni legate alla successione. Questo sistema ha lo scopo di semplificare il processo, evitando che il caso venga trattato in più Stati e riducendo il rischio di conflitti giuridici.
In alcune circostanze, tuttavia, la competenza giurisdizionale potrebbe essere soggetta a delle limitazioni, in particolare per i beni immobili situati in Paesi diversi dallo Stato in cui si trova la residenza abituale del defunto. In questi casi, la normativa nazionale del Paese in cui i beni immobili sono situati potrebbe prevalere, limitando in parte l’applicazione del principio di unitarietà.
Potrebbe sorgere spontaneo chiedersi quale sia lo strumento più consono per far valere i propri diritti in uno Stato in cui siano situati beni oggetto di successione ma che non sia quello la cui legge disciplina la vicenda successoria.
Ebbene, il Regolamento ha introdotto il Certificato successorio europeo – approfondimento e possibilità di richiesta diretta nella nostra pagina dedicata – un documento standardizzato che può essere utilizzato dagli eredi, dai legatari, dagli esecutori testamentari e dagli amministratori dell’eredità che hanno la necessità di far valere la loro qualità o di esercitare i loro diritti di eredi o legatari e/o i loro poteri come esecutori testamentari o amministratori dell’eredità nel menzionato caso.
In conclusione, il Regolamento (UE) n. 650/2012 ha rappresentato un passo significativo nella costruzione di un sistema giuridico europeo più coeso, rispondente alle esigenze di una cittadinanza sempre più mobile e globalizzata, introducendo principi chiari in materia di legge applicabile e giurisdizione competente, oltre a ridurre incertezze e conflitti tra ordinamenti nazionali.
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