SUCCESSIONE E COACERVO

da | 2 Mar 2025 | successioni | 0 commenti

Un’importante novità sta rivoluzionando il panorama fiscale italiano: per il calcolo dell’imposta di successione non si dovrà più tenere conto delle donazioni fatte in vita dal defunto. 

Questo cambiamento, che elimina il cosiddetto “coacervo donativo“, ha implicazioni rilevanti per chi pianifica la propria successione e, probabilmente ancora maggiori, per gli eredi che si trovano a dover gestire un lascito. 

Ma cosa significa concretamente e quali sono le conseguenze per chi eredita?

Fino a poco tempo fa, il calcolo dell’imposta di successione prevedeva che il valore delle donazioni fatte in vita dal defunto venisse sommato al patrimonio ereditario. 

Questo meccanismo, noto come “coacervo”, aveva lo scopo di evitare che le donazioni servissero a ridurre l’imposizione fiscale sui beni oggetto di successione. 

Tuttavia, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22738/2020 – cui sono seguite innumerevoli pronunce aderenti – ha sancito il superamento di questa norma, stabilendo che le donazioni non concorrono più alla base imponibile dell’imposta di successione. 

L’ufficiale modifica della normativa arriva con il decreto legislativo n. 139/2024 che ha abrogato il comma 4 dell’art. 8 del Testo Unico sulle Successioni (TUS), sancendo definitivamente la fine del coacervo donativo a partire dal giorno 1 gennaio 2025.

La decisione che ha portato a tale abrogazione si basa su una lettura più moderna del sistema fiscale e successorio italiano. 

La Circolare n. 29/2023 dell’Agenzia delle Entrate aveva già riconosciuto l’inapplicabilità del coacervo successorio, allineandosi alle pronunce della Corte di Cassazione. 

Con l’entrata in vigore del d.lgs. 139/2024, l’abrogazione è diventata definitiva: le donazioni effettuate in vita non devono essere considerate ai fini del calcolo dell’imposta successoria.

Questo significa che gli eredi pagheranno l’imposta solo sul valore netto dell’asse ereditario al momento del decesso, senza l’aggiunta delle donazioni ricevute precedentemente.

Se da un lato questa modifica comporta un vantaggio fiscale per gli eredi, dall’altro occorre tenere presente che le donazioni continuano a incidere sulla ripartizione dell’eredità. 

Infatti, se le donazioni ledono la quota di legittima riservata agli eredi necessari (coniugi, figli e ascendenti), questi potranno comunque agire in giudizio per richiedere la reintegrazione della loro quota poiché, ricordiamo, l’abrogazione ha un impatto meramente fiscale.

In conclusione, possiamo certamente asserire che l’abolizione del coacervo donativo rappresenta un cambiamento significativo nella fiscalità delle successioni, semplificando il calcolo dell’imposta di successione, oltre a rendere, di riflesso, meno gravoso l’onere fiscale per gli eredi. 

Rachele Nuti

dott.ssa - collaboratrice Studio

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