IMMOBILE COLLABENTE E AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

da | 1 Apr 2025 | fisco, immobiliare | 0 commenti

La possibilità di richiedere le agevolazioni prima casa per un immobile collabente (catastalmente in categoria F/2) era già stata oggetto di un precedente contributo.

In quell’occasione si era purtroppo dovuto chiarire come l’Agenzia delle Entrate si fosse espressa negativamente, non riconoscendo quindi le agevolazioni prima casa in ipotesi di acquisto di un immobile collabente. 

Sul punto tuttavia è di recente interventa la Corte di Cassazione che con l’ordinanza n. 3913 del 16 febbraio 2025 ha espressamente affermato che:

“In materia di agevolazione prima casa (art. 1 Nota II bis della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986), posto che la norma agevolativa non esige l’idoneità abitativa dell’immobile già al momento dell’acquisto, il beneficio può essere riconosciuto anche all’acquirente di immobile collabente, non ostandovi la classificazione del fabbricato in categoria catastale F/2, ed invece rilevando la suscettibilità dell’immobile acquistato ad essere destinato, con i dovuti interventi edilizi, all’uso abitativo”

La decisione rappresenta un punto di svolta per chi acquista un immobile collabente in quanto pone freno ad una ricostruzione – quella operata dall’Agenzia delle Entrate – particolarmente sfavorevole per il contribuente e sinceramente non motivata alla luce anche dei confronti con situazioni analoghe.

Ci si deve quindi augurare che tutti gli uffici locali si adeguino prontamente al principio enunciato dalla Corte di Cassazione al fine di evitare l’insorgere di ricorsi e contenzioso tributario sul tema.

Ovviamente – in capo all’acquirente – devono sussistere tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa in materia di agevolazioni prima casa.

Rimane un tema non risolto: entro quando devono (eventualmente) essere terminati gli interventi edilizi per recuperare l’immobile collabente con finale accatastamento in categoria A (ad eccezione ovviamente A/1, A/8 e A/9)? Sul punto non ci sono indicazioni normative esatte e quindi non posso che invitare ad essere prudenti (e tempestivi); la tesi maggioritaria – ricordo – parla di tre anni dall’acquisto, io suggerisco di ridurre a 18 mesi.

Fabio Cosenza

Notaio

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