Molti di coloro che godono delle agevolazioni prima casa sulla loro abitazione temono in questo periodo la possibile decadenza da tali benefici fiscali.
La preoccupazione sembrerebbe giustificata considerate le limitazioni stringenti allo spostamento ed alla circolazione delle persone per fronteggiare la diffusione della pandemia del COVID-19, ed ancor più in assenza di una data che con certezza sancisca la fine del pericolo.
Tuttavia, proprio per evitare che i contribuenti beneficiari di agevolazioni prima casa possano decadervi a causa delle restrizioni necessarie per contenere l’emergenza sanitaria, lo scorso 8 marzo 2020 il c.d. “Decreto Liquidità” ha dichiarato sospesi dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 – tra l’altro – i termini riguardanti le agevolazioni prima casa e quelli comportanti la possibilità di beneficiare del credito di imposta in caso di riacquisto di prima casa (articolo 24).
Sia il Consiglio Nazionale di Notariato che l’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 9/E del 13 aprile 2020, hanno interpretato la norma del Decreto Liquidità dandoci delle indicazioni più puntuali.
Come avviene in concreto la sospensione dei termini per non decadere dai benefici fiscali prima casa o per poter usufruire del credito di imposta? Quali termini interessa?
Secondo le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate, possono ritenersi sospesi dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 (dunque per un totale di 313 giorni):
– il termine di 18 mesi entro cui chi acquista un immobile con le agevolazioni prima casa deve trasferire la propria residenza presso il Comune in cui è sito l’immobile;
– il termine di 12 mesi entro cui il proprietario deve vendere una precedente “prima casa” affinchè possa acquistarne un’altra continuando a beneficiare del regime fiscale della prima casa;
– il termine di 12 mesi entro cui il proprietario di una prima casa – venduta nei 5 anni (detto termine non è sospeso) decorrenti dalla data dell’atto di acquisto – deve acquistare un’altra abitazione godendo delle agevolazioni prima casa;
– il termine di 12 mesi necessario al proprietario di una prima casa – che è stata venduta – per poter acquistare un altro immobile aventi i requisiti per godere dei benefici fiscali prima casa al fine di poter usufruire del credito di imposta ovvero di un credito pari al minor importo tra l’imposta di registro o l’iva versata in occasione del primo acquisto e le medesime imposte corrisposte in forza del nuovo acquisto
Detti termini rilevano perché loro inosservanza comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali. Di conseguenza, chi avrà acquistato come prima casa un immobile per cui sono decaduti i relativi benefici fiscali dovrà versare le imposte maggiori e i relativi interessi, oltre a pagare una sanzione pari al 30% dell’importo non pagato e gli interessi di mora .
Per il calcolo di questi termini si distingue tra due ipotesi. Se il decorso del termine era già iniziato alla data del 23 febbraio 2020, il termine sarà calcolato considerando i giorni trascorsi dal suo inizio sino al 23 febbraio, per subire poi una sospensione di 313 giorni sino al 31 dicembre 2020 e riprendere il computo dal 1 gennaio 2021. Per i termini iniziati a decorrere nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, il calcolo sarà, invece, effettuato direttamente a partire dal 1 gennaio 2021, senza considerare i giorni precedenti.
Nessun pericolo, dunque, per i benefici della prima casa anche in questo periodo in cui rogiti e trasferimenti di residenza risultano rallentati dalle limitazioni di spostamento. Con il meccanismo della sospensione, infatti, il decorso dei termini con cui si rischierebbe la decadenza dalle agevolazioni fiscali “prima casa” è interrotto per 313 giorni ovvero inizia a decorrere solamente dal 1 gennaio 2021.
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