E’ datata 13 giugno 2016 la circolare n. 27/E dell’Agenzia delle Entrate avente ad oggetto alcuni chiarimenti su problematiche varie in ambito fiscale. Fra quelle più rilevanti – dal punto di vista notarile – possiamo citare le tematiche catastali (par. 1), compravendite (par. 3) e leasing abitativo (par. 4).
Senza entrare nel dettaglio di quanto prodotto dall’Agenzia delle Entrate – sul modello di risposte a quesiti – si ricordano in questa sede brevemente alcuni spunti degni di nota.
In primis, è ricordata la facoltà dei Comuni di segnalare quei beni censiti in categoria F/3 o F/4 per periodi superiori alla provvisorietà di legge (dai 6 ai 12 mesi, salva proroga). La circostanza merita attenzione perché investe abitualmente il settore degli immobili in corso di recupero dove l’utilizzo di F/3 o F/4 è spesso funzionale all’attività di ristrutturazione (eventualmente con frazionamenti ed altri interventi catastali). Si rende pertanto necessario per gli operatori circoscrivere il fenomeno (rectius: la categoria) alla tempistica strettamente necessaria.
In secondo luogo è ripetuta l’impossibilità di fondere catastalmente unità immobiliari la cui titolarità spetti a soggetti diversi. Nel caso in cui, tuttavia, l’autonomia dei beni sia effettivamente venuta a mancare, sussiste comunque la possibilità di dare evidenza catastale dell’unione di fatto ai fini fiscali.
Relativamente al tema della rivendita entro un anno di immobile a seguito di secondo acquisto agevolato prima casa, o, nel biennio, di bene proveniente da vendita giudiziaria, è estesa la facoltà di chiedere le procedure indicate nelle risoluzioni nn. 105/E/2011 e 112/E/2012, con cui il contribuente domanda, successivamente, di rinunciare alle il regime fiscale di favore.
Un diniego, invece, circa la possibilità di acquistare un immobile con le agevolazioni prima casa, avendo già un bene nel medesimo Comune, anche con l’impegno alla rivendita di questo entro un anno. La decisione mira al chiarimento di un aspetto reso poco chiaro dal dettato normativo.
In materia di leasing abitativo, infine, si circoscrive la rilevanza del requisito anagrafico dei 35 anni al fine del più ampio importo su cui calcolare le detrazioni, al solo momento della stipula del contratto, essendo irrilevante il successivo scorrere del tempo. Viene altresì limitato il novero degli oneri accessori detraibili, da cui vanno escluse spese assicurative o di mediazione.
In conclusione, vari sono i temi trattati e si rinvia – come sempre – per approfondimenti alla lettura della circolare e ai contatti con lo studio. Se si vuole tracciare una linea interpretativa di certo merita positiva attenzione il tentativo di non “aggravare” la facoltà di acquistare una prima casa se ancora titolari di una precedente con il rischio di sanzioni. Se, infatti, lo spirito della norma è quello di “rianimare” il mercato immobiliare, la parificazione di trattamento con chi “si pente” della richiesta di agevolazioni nell’ipotesi “normale” era sicuramente dovuta. Nessuna critica, invece, circa l’impossibilità di acquistare una prima casa nel Comune ove si è già proprietari esclusivi di altro immobile, che a mio modesto parere emerge anche dal dettato normativo: non resta ora che sollecitare un eventuale intervento correttivo del legislatore.
0 commenti