La fotocopia del testamento olografo non ha valore

da | 25 Nov 2020 | successioni | 2 commenti

La Cassazione, soffermatasi si recente sulle forme testamentarie, ha statuito che l’irreperibilità di un testamento olografo, cioé scritto di proprio pugno dal testore, di cui si prova l’esistenza in un certo tempo mediante la produzione di una fotocopia, è equiparabile alla sua distruzione, per cui incombe su chi vi ha interesse l’onore di provare che esso fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore.

Infatti, ai sensi dell’art. 684 Codice Civile, un testamento olografo distrutto è da intendersi come revocato. In breve, l’ordinanza n. 22191 del 15 ottobre 2020, ci chiarisce e ricorda come la fotocopia di un testamento olografo non abbia alcuna validità ai fini successori senza l’originale; se la scheda compilata di proprio pugno dal defunto non si trova si deve presumere che sia stata dallo stesso distrutto e quindi il testamento revocato.

La Suprema Corte riaccende, quindi, il dibattito, mai del tutto sopito, sulla convenienza del testamento olografo e di quello pubblico, le due forme testamentarie più frequentemente utilizzate, aventi il medesimo valore giuridico ma differenti tra loro non solo dal punto di vista formale.

Se da una parte, infatti, è noto a tutti che ciascuno, capace di intendere e volere, può disporre, ai sensi dell’articolo 587 c.c., delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere, mediante testamento, un atto unilaterale, assolutamente personale e sempre revocabile, dall’altra parte, pochi sono al corrente dei vantaggi e degli svantaggi che attengono le due forme testamentarie per eccellenza.

Sorge, dunque, spontaneo l’interrogativo: meglio il testamento pubblico (redatto e conservato dal Notaio) o olografo (scritto di pugno dal testatore e affidato alla sorte della privata diligenza)?

Vediamo meglio i pro e di contro di entrambi.

Il testamento olografo è una scrittura privata in cui ciascuno esprime le proprie volontà, utilizzando qualsiasi supporto idoneo a conservare la grafia in maniera leggibile, autonomamente e senza utilizzare formule particolari.

La legge richiede tre requisiti di forma:

– scrittura di pugno del testatore. Deve essere scritto per intero a mano dal testatore utilizzando qualsiasi mezzo (penna, matita, carbone, ecc…);

– data. Deve essere datato con l’indicazione precisa del giorno, del mese e dell’anno;

– firma del testatore. Il testamento olografo deve essere necessariamente firmato dal testatore alla fine delle sue dichiarazioni di ultima volontà.

L’unico vantaggio è che non vi sono costi e non vi sono imposte da pagare. Il Notaio, infatti, interviene solo dopo la morte del testatore per la pubblicazione del testamento: qui un approfondimento.

Innumerevoli sono invece gli svantaggi, i pericoli, i rischi:

– può essere smarrito;

– può essere alterato o falsificato;

– può essere distrutto ad opera di terzi;

– il suo contenuto può non essere chiaro;

– il suo contenuto può non rispondere agli schemi giuridici stabiliti dalla legge;

– si può contestare la capacità di intendere di volere di chi l’ha redatto.

Il testamento pubblico, nvece, è ricevuto dal Notaio alla presenza di due testimoni. Il Notaio mette per iscritto le ultime volontà del testatore, limitandosi a fornire chiarimenti o spiegazioni sulle conseguenze pratiche e giuridiche delle disposizioni ed eventualmente fornendo suggerimenti su come conseguire un certo risultato.

Numerosi sono i vantaggi di questa scelta:

– può essere rilasciato anche da chi non potrebbe ricorrere al testamento olografo, quali ad esempio analfabeti, stranieri o impossibilitati a scrivere;

– non vi è alcuna possibilità di smarrimento, sottrazione, alterazione o falsificazione poiché è conservato dal Notaio nel Repertorio degli atti di ultima volontà;

– ha la forza probatoria tipica dell’atto pubblico;

– garantisce un rigoroso accertamento della volontà del testatore e la conformità alle disposizioni del Codice Civile.

L’unico svantaggio (se così possiamo definirlo) è ovviamente la necessità di corrispondere al Notaio il compenso per l’attività svolta oltre altri piccoli oneri contributivi e per marche da bollo e comunicazioni al Ministero della Giustizia; ma anche qui si sta pagando la certezza dell’avveramento delle proprie ultime volontà.

In conclusione, sicuramente non possiamo rispondere in modo assoluto alla domanda posta in precedenza né possiamo stabilire con certezza quale sia migliore dell’altro; semplicemente possiamo consigliare di coinvolgere sempre il Notaio, quale esperto del settore e garante della legalità.

La scelta, in breve, dipende dalla volontà del singolo, dal rischio che si è disposti ad assumere e dalle diatribe che si vogliono evitare!

Ludovica Adriano Battisatella

dott.ssa - collaboratrice Studio

2 Commenti

  1. E se si facessero due testamenti olografi.. ..perfettamente uguali? Quindi non fare fotocopia …ma scrivere di proprio pugno lo stesso testamento?

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    • Sono entrambi validi e dopo il decesso possono essere entrambi pubblicati.

      Rispondi

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