Change of control e aggiornamento dei patti sociali

da | 26 Lug 2017 | societario

Con l’ingresso di Alessandro Magno a Babilonia si ha il collasso dell’impero persiano e il rapido passaggio dei satrapi ancora in carica dalla fedeltà allo sconfitto Dario al nuovo padrone del mondo. Il meccanismo è ripetuto nel corso dei secoli e delle epopee militari: al crollo di un potere centrale e sua sostituzione con una nuova forza esterna province e vassalli si accodano. Il diritto – scrivendo sempre in punta di metafora – conosce in verità strade e logiche diverse e il cosiddetto “change of control” non necessariamente determina eventi a cascata.

Il tema in trattazione prende spunto da una recente decisione (9 maggio 2017) del Tribunale di Roma – sezione imprese – in cui si afferma come – nel contesto e ai fini del diritto di prelazione operante in una SPA – il cambiamento del soggetto controllante una della realtà azioniste della compagine non è equiparabile alla cessione delle azioni stesse. E questo nonostante la presenza di un’estesa previsione statutaria secondo cui “trasferimento delle azioni” dovesse intendersi “il trasferimento per atto tra vivi di azioni o di diritti di opzione” comprendente “tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione”. In breve il mutato assetto di una società titolare non scatena la possibilità dell’esercizio del diritto di prelazione sulla partecipazione dalla stessa posseduta.

E il Tribunale capitolino giunge a questa conclusione ribadendo altresì come – in tema di SPA – viga il naturale principio della libera trasferibilità delle azioni ove non espressamente derogato, dovendosi pertanto procedere – in dette ipotesi – ad un’interpretazione restrittiva. Considerazione assolutamente condivisibile, potendo ancora – nel caso di specie – sottolineare come il dettato dei patti sociali potesse dare poco spazio a diverse interpretazioni. L’assunto – tuttavia – travalica il mondo delle SPA per sfociare in quello delle SRL ormai sempre più viste e costruite – dal legislatore – come piccole società per azioni.

La vicenda conduce a due valutazioni conclusive, entrambe di natura giuridica ma diversa declinazione.

La prima – decisamente più pratica – impone un’analisi dei vigenti statuti ed una – eventuale revisione – per disciplinare il fenomeno del change of control. A prescindere dalla – condivisibile – pronuncia dell’Autorità Giudiziaria qui illustrata rischia di essere rilevante – per un investitore – avere un partner persona giuridica con un determinato soggetto controllante in una propria partecipata. Se inoltre – incidentalmente – ricordiamo come possano esserci patti sociali che escludono in nuce il diritto di prelazione in ipotesi di conferimenti di partecipazioni in newco il rischio di un facile aggiramento dei vincoli in tema di trasferimento – attraverso il meccanismo del change of control – risulta evidente. Unica – necessaria – soluzione diviene quindi quella di aggiornare e disciplinare l’ipotesi negli statuti sociali al fine di trovarsi al tavolo con persone – giuridiche e per loro tramite fisiche – non gradite.

La seconda ha invece una valenza più politica e critica e rimanda al più volte dibattuto – ma mai esaurito – tema dei modelli ministeriali e format standard per la costituzione di SRLS e start up innovative. Proprio queste ultime – in particolare – sono le realtà dove maggiore deve essere l’attenzione ai propri “compagni di viaggio” e quindi fondamentale diventa la disciplina dei patti sociali in tema di trasferimenti e diritto di prelazione. E ovviamente lo scarno – e mal scritto in italiano, aggiungiamo – modello ministeriale non può prevedere l’ipotesi del change of control, lasciando così gli incauti cosiddetti start-upper alla mercé dei ben più scafati finanziatori capaci – con banali alchimie – di condizionare pro-domo loro lo sviluppo della società.

Ed ancora una volta risulta confermata l’analisi già illustrata di un mondo dell’impresa (e degli imprenditori) spezzato in due tronconi: chi investe in ricerca e aggiornamenti (anche giuridici: perché il successo e la sopravvivenza di una società si giocano ora più che mai sulle regole interne ne sorreggono l’attività) conquistando fette di mercato e chi affoga con i modelli pre-stampati del MISE.

Fabio Cosenza

Notaio

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