Nulla la donazione di denaro senza Notaio

da | 6 Ago 2017 | famiglia, notariato

E’ tratto dai Sermoni di Sant’Agostino il noto inciso “Roma locuta, causa finita” con cui si celebra l’inappellabilità del giudizio finale del Pontefice sulle – discusse – questioni di fede. Non è questo il luogo per aprire – comunque interessanti – dibattiti sulla produzione del berbero Padre della Chiesa ma è d’uopo ricordare come – soprattutto nel nostro Paese – la locuzione, anche in ambito giuridico, è sempre attuale, complice la sede capitolina della Corte di Cassazione.

La vicenda in oggetto riguarda infatti un tema su cui tutti – ma soprattutto, come sempre accade, quelli che il diritto pare mai l’abbiano studiato – negli ultimi tempi hanno offerto ricostruzioni più varie: la donazione di denaro a mezzo, generalmente, bonifico, da, altrettanto generalmente, genitori a figli. Il caso pratico più diffuso vede un giovane prossimo all’acquisto di un immobile, sprovvisto dei fondi necessari, ed i solerti madre e padre che gli versano sul conto corrente la somma necessaria per chiudere l’operazione. E la causale? Qui la prassi (bancaria e non solo) offre soluzioni fantasiose ma la verità di fondo è sempre e solo una: c’è spirito di liberalità e si tratta di una donazione. Nel mentre – per evitare l’intervento del Notaio – si accompagna il tutto con strumenti fantasiosi (già qui citati e sempre sul medesimo tema), quali scritture registrate all’Agenzia delle Entrate o scambio di raccomandate.

Ma Roma ha parlato, e finalmente la Cassazione – con la sentenza a Sezioni Unite n. 18725 del 27 luglio 2017 – chiarisce che il bonifico di denaro che non costituisce pagamento di un prezzo di un bene acquistato o di un servizio ricevuto configura una donazione priva del requisito formale (atto pubblico ricevuto da Notaio e presenza di due testimoni) ed è pertanto affetta da nullità. E le conseguenze? Due sono i distinti profili su cui è opportuno soffermarsi.

Da un lato i pregiudizi per il donatario che rischia di vedersi un giorno contestare la nullità non tanto dai donanti (i quali, in ogni caso, potrebbero rimettere il debito) ma dai di loro eredi. E’ il caso – sempre troppo frequente – di figli che litigano in sede di successione a seguito della morte dei genitori. Se uno dei figli è stato in vita beneficiato di bonifici bancari per spirito liberale gli altri ben potranno agire per fare valere la nullità della donazione e chiedere la restituzione dell’importo. E lo scenario rischia di diventare ancora più conflittuale in ipotesi di rappresentazione e di subentro di ulteriori chiamati, in un contesto di rapporti famigliari frammentati.

Dall’altro è evidente una responsabilità di tutti quei soggetti che – imprudentemente – hanno suggerito la soluzione di procedere al bonifico senza atto pubblico. Consulenti poco accorti, bancari frettolosi, mediatori non avveduti, per non parlare di siti internet in ambito giuridico e addirittura istituzionale, potrebbero essere chiamati a rispondere del suggerimento sbagliato laddove si giungesse ad una declaratoria di nullità della donazione.

In breve e come ormai troppo spesso si è costretti a ripetere: evitare il Notaio non significa risparmiare denaro ma determina – inevitabilmente – lesinare in certezze, e le conseguenze – disastrose e ben più onerose  – sono ogni volta evidenti. Ma ora quali soluzioni è possibile quindi suggerire?

Per il futuro, di ricorrere sempre in ipotesi di donazione di denaro con bonifico all’atto pubblico ricevuto dal Notaio assistito dai testimoni. L’utilità non è da escludere neppure in ipotesi di donatario unico erede: chi può garantire che successivamente non subentrino altri soggetti per vicende personali (matrimoni, nuovi figli) o per mutata volontà (testamenti in tarda età in momenti di discussa lucidità a favore di nuove figure entrate nella propria vita) che possono avere interesse e diritto all’eredità e quindi titolo per agire?

Per il passato è bene sottolineare come non vi sia possibilità di sanare e confermare le donazioni nulle. L’unica strada è la rinnovazione della donazione ad opera del donante con efficacia ex nunc, mediante – questa volta – atto pubblico con testimoni.

Fabio Cosenza

Notaio

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