Si amplia l’agevolazione prima casa

da | 14 Gen 2018 | fisco, immobiliare

Il 2017 termina bene per i contribuenti impegnati in attività di compravendite immobiliari o ampliamento di unità precedentemente acquistate usufruendo delle agevolazioni prima casa.

L’Agenzia delle Entrate, infatti, con la risoluzione n. 154/E in data 19 dicembre 2017, in risposta ad un interpello, ha finalmente chiarito che la richieste di agevolazioni prima casa può essere – positivamente – esperita anche quando si acquistino più appartamenti da fondere con precedente bene già oggetto di compravendita beneficiata.

Per essere ancora più chiari nel caso oggetto d’interpello la possibilità di godere del regime fiscale meno oneroso viene ammessa anche in presenza di uno dei tre immobili (ed esattamente: il secondo – in termini temporali – acquistato) fu oggetto di tassazione non come prima casa. Questa ricostruzione – come puntualmente evidenziato dall’Amministrazione Finanziaria – è infatti coerente con la precedente risoluzione n. 31 in data 7 giugno 2010, ove si ammetteva “la possibilità di usufruire delle agevolazioni in argomento” […] “nell’ipotesi in cui il contribuente non aveva fruito delle agevolazioni ‘prima casa’ per l’acquisto dell’abitazione da ampliare, non per la mancanza di una previsione normativa che riconoscesse il trattamento di favore, ma perché risultava già titolare al momento della stipula del precedente atto di trasferimento di altro immobile, acquistato con le agevolazioni.”

La risoluzione del 19 dicembre pone così fine a dubbi interpretativi e a prassi locali disomogenee dando certezze sul tema e – possiamo dirlo – maggior respiro ai contribuenti. La decisione dell’Amministrazione Finanziaria si pone nel solco di un percorso ormai proprio anche della giurisprudenza teso sempre più a valorizzare fiscalmente (in termini di possibilità di risparmio) l’acquisto prima casa e – soprattutto – i successivi eventi che possono interessarlo.

A questo punto – con enorme franchezza ma altrettanta voglia di risolvere ogni momento di dubbio – si chiede un passo ulteriore, affrontando un’altra questione sul medesimo tema: e la fusione di pertinenze? E’ infatti discusso – e anche qui: oggetto di pratiche locali disomogenee – se il contribuente che acquista una seconda pertinenza (ad es. C/6 o C/2) possa – fondendolo con il precedente già posseduto – chiedere le agevolazioni prima casa. Alla luce della risoluzione in commento e dell’interpretazione sistematica ormai condivisa la risposta non può che essere positiva; tuttavia vi sono uffici periferici che – in assenza di una puntuale presa di posizione centrale – rigettano la possibilità rinviando – in maniera più o meno velata – ad una successiva valutazione contenziosa (con evidente aggravio di costi per il contribuente – anche ove vittorioso – e per l’amministrazione tutta). E allora chiediamo anche sul punto una risoluzione che permetta di rendere più snello il rapporto fra fisco e cittadino.

In conclusione e per riassumere novità odierne, certezze precedenti e dubbi che rimangono:

– sì ad agevolazioni prima casa per nuovo acquisto con fusione di due o più unità abitative;

– sì ad agevolazioni prima casa per nuovo acquisto con fusione di una o più unità abitative acquistate anche in assenza di agevolazioni;

– discusse le agevolazioni prima casa per nuovo acquisto con fusione di due o più unità pertinenziali.

Fabio Cosenza

Notaio

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