Cooperative, si cambia

da | 18 Gen 2018 | societario

La legge di bilancio 2018 interviene in maniera netta nel settore delle cooperative, con i commi 936 e 238-246 dell’art. 1 che – nella dichiarata finalità di “[…] contrastare l’evasione fiscale e agevolare l’accertamento e la riscossione da parte dell’Agenzia delle entrate, mediante il potenziamento del sistema di vigilanza nei confronti delle società cooperative e delle sanzioni per il mancato rispetto del carattere mutualistico prevalente” nonché di risolvere una questione interpretativamente dubbia in tema di finanziamenti – rimodellano sia la disciplina delle Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi (d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220), che alcune disposizioni del Codice Civile.

Tre in particole gli aspetti degni di nota che in questa sede si ritiene opportuno evidenziare.

In primis si è introdotto un nuovo secondo comma nell’art. art. 2542 c.c., in forza del quale “L’amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative di cui all’articolo 2519, secondo comma, si applica la disposizione prevista dall’articolo 2383, secondo comma“. In breve, stop ad amministratori unici nonché nuovo limite di durata – per le cooperative con numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro – dell’organo collegiale a tre esercizi.

In secondo luogo vi è stato un non banale intervento nel disposto dell’art. 2545-sexiesdecies c.c., ampliando la possibilità del ricorso all’istituto della gestione commissariale. La potestà dell’Autorità di vigilanza – infatti – è stata estesa sia relativamente alle ipotesi di intervento (anche in presenza di fondati indizi di crisi) – che alle pratiche modalità (anche limitatamente a specifici adempimenti).

Infine si esclude espressamente l’applicabilità dell’art. 2467, c.c. – che prevede la postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci (da intendersi come quelli in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento) in favore della s.r.l. rispetto alla soddisfazione degli altri creditori – alle somme versate dai soci alle cooperative a titolo di prestito sociale. Ciò, tuttavia, a fronte dell’inserimento della previsione che le cooperative che ricorrono al prestito sociale sono tenute a impiegare le somme raccolte in operazioni strettamente funzionali al perseguimento dell’oggetto o scopo sociale. Il tema è stato oggetto di un delicato confronto anche su alcuni mezzi di comunicazione, essendo visto come uno strumento per “alleggerire” la posizione delle cooperative rispetto alle altre società di capitali aiutando un settore che sul punto – soprattutto nel comparto della grande distribuzione – sente voci di scricchiolii. Per evitare abusi si è attribuito il compito al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) di definire entro 60 giorni i limiti alla raccolta del prestito e le garanzie a tutela dei soci prestatori.

Come anticipato gli interventi normativi sono importanti e ridisegnano in parte il quadro normativo delle cooperative, prevedendo maggiori possibilità ma anche – almeno sulla carta – nuovi obblighi operativi ai fini di un controllo sempre più puntuale nell’ottica di contenimento di abusi che – purtroppo – non mancano.

Ora non può che scattare la corsa ad adeguare gli statuti, da un lato espungendo le clausole  – in materia di amministrazione – che prevedono la presenza di organi monocratici e dall’altro inserendo i riferimenti all’inapplicabilità dell’art. 2467 c.c.. E mentre il primo passaggio è dovuto – anche ai fini dei controlli dell’Autorità di Vigilanza – il secondo seppur non necessario è sicuramente opportuno, al fine di dare trasparenza e pubblicità al nuovo regime nei confronti di soci e soggetti terzi.

Già la celerità di adeguamento sarà un indice – per tutti, soci, clienti, Stato – per valutare serietà, struttura organizzativa, capacità di ciascuna cooperativa e attenzione agli obblighi di settore; ritardi o addirittura mancati aggiornamenti statutari saranno i primi indici capaci di individuare quei soggetti cui rivolgere l’attenzione dell’Autorità di Vigilanza da un lato e ridurre – come mercato – i rapporti dall’altro.

Fabio Cosenza

Notaio

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