L’Avvocatura Generale dello Stato, con propria nota prot. n. 137950 in data 14 marzo 2018, pare avere dichiarato guerra all’istituto della rinuncia della proprietà a favore del Demanio. Il fenomeno, già incidentalmente oggetto di considerazione, sta avendo non banale diffusione e pare porre nuovi problemi per lo Stato.
La nota in oggetto – infatti – prende spunto da un atto di rinuncia alla proprietà di un bene a rischio di dissesto idrologico. Il testo della posizione dell’Avvocatura Generale dello Stato non è stato ancora diffuso – si ha soltanto una breve sintesi inoltrata dal Ministero della Giustizia – ma già si può comprendere come il cuore del problema siano i maggiori oneri e lo spostamento dei rischi in capo al Demanio che il fenomeno inevitabilmente si trascina: le rinunzia – infatti – generalmente investono beni soggetti a criticità non banali anche relativamente alla pubblica incolumità.
Nell’attesa di conoscere nel dettaglio le motivazioni non si può che avanzare un primo dubbioso riscontro.
La rinunzia alla proprietà è un istituto che trova un pieno riconoscimento – in via implicita ed esplicita – in varie norme del Codice Civile; la ricostruzione in termini di nullità dei relativi atti pare eccessiva.
L’invito a comunicare gli atti già ricevuti (e gli atti ricevendi) al Demanio in modo da permettere allo stesso di esperire eventualmente l’actio nullitatis pare ai limiti dell’intimidatorio; più accoglibile la richiesta di dare riscontro al medesimo Demanio solo ai fini di esercitare tutte le attività – quale proprietario – ai fini della tutela della pubblica incolumità.
Infine, è evidente che laddove lo Stato ravvisi un fenomeno critico per la Repubblica stessa la soluzione non sia di intervenire – a mezzo della rispettabilissima Avvocatura Generale – in via interpretativa ma eventualmente con un gli ordinari strumenti legislativi: si cambi il Codice Civile, ove ve ne sia la volontà, ma non lo si stravolga rebus sic stantibus.
Si rimane comunque in attesa di conoscere nel dettaglio motivazioni e ricostruzione operata, al fine di valutarne tutti i profili: di certo la soluzione del tema non potrà che passare dalle aule di giustizia (e nel mentre – almeno personalmente – non vedo ostacoli, con necessaria piena condivisione delle parti, alla ricezione degli atti di rinunzia).
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