Affrontato già in un precedente articolo del 22 giugno 2018 il tema dell’alienabilità dei beni appartenenti al fondo patrimoniale – cui si rinvia per una maggiore completezza – si ritorna in questa sede sull’istituto giuridico del fondo patrimoniale. Questa volta, però, il fine è quello di rispondere ai seguenti interrogativi: quando si considera venuto meno il vincolo del fondo patrimoniale sul bene? Cosa accade qualora si iscriva ipoteca su un bene del fondo, in un momento successivo alla stipula di un atto di compravendita – non ancora trascritto nei Registri Immobiliari competenti – con cui i coniugi trasferiscono la proprietà dello stesso ad un soggetto terzo?
Tali questioni sono state affrontate dalla Corte di Cassazione lo scorso 30 agosto nella sentenza n. 21385, con la quale si è pronunziata in merito ad un caso di iscrizione di ipoteca giudiziale su un bene appartenente al fondo patrimoniale, da parte della banca creditrice di uno dei coniugi, nelle more della trascrizione dell’atto di alienazione – dai coniugi al terzo – del diritto di piena ed esclusiva proprietà del medesimo bene soggetto al vincolo del fondo.
Relativamente all’iscrizione dell’ipoteca sul bene, il terzo acquirente affermava – in sua difesa – che la medesima era da intendersi priva di effetti in quanto il vincolo del fondo patrimoniale – dunque la garanzia di tutela per l’acquirente da qualsivoglia aggressione da parte dei creditori dei venditori – viene meno soltanto con l’adempimento delle formalità pubblicitarie dell’atto di compravendita stipulato con i coniugi.
La Cassazione, tuttavia, non avalla l’opinione dell’acquirente, statuendo – al contrario ed enunciando un principio inedito – che, a prescindere dall’avvenuta trascrizione dell’atto di compravendita, il vincolo del bene in fondo patrimoniale cessa con la stipula dell’atto con cui si aliena, non con la successiva pubblicità né con un apposito atto mediante il quale si manifesti espressamente la volontà di sciogliere il fondo patrimoniale. Precisa, altresì, come la trascrizione dell’atto che trasferisce il bene vincolato sia rilevante esclusivamente nei rapporti tra acquirente e terzi creditori – non producendo effetti l’ipoteca iscritta successivamente alla trascrizione dell’atto effettuata dall’acquirente – e come l’efficacia dell’atto di trasferimento del bene del fondo si produca alla stregua del principio c.d. “consensualistico” ex articolo 1376 Codice Civile, mentre l’efficacia della sua trascrizione sia dichiarativa, ai sensi all’articolo 2644 Codice Civile ed a garanzia del diverso principio prior in tempore potior in iure.
In definitiva, gli effetti della compravendita, se pregiudizievoli per il terzo, non sono a lui opponibili e la mera stipula della compravendita consente ai creditori di iscrivere ipoteca su beni precedentemente non ipotecabili perché tutelati dal fondo patrimoniale.
Concludendo, dallo scorso 30 agosto è opportuno considerare che ai creditori non è opponibile il vincolo del fondo patrimoniale – in tutela dei beni alienati – perché lo stesso viene meno per il solo fatto del passaggio di proprietà del bene con la stipula della vendita, ai sensi di cui all’articolo 1376 Codice Civile, a prescindere dalla mancanza di trascrizione – e conseguente opponibilità ai terzi – dell’atto.
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