Disegno di legge Pillon

da | 18 Set 2018 | politica

Il disegno di legge intitolato Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità – il n. 735 o più comunemente “il disegno di legge Pillon” dal nome di un senatore promotore dell’iniziativa – è riuscito in poco tempo ad attirare l’attenzione di molti, nonché a generare in questi giorni dibattiti, perplessità e curiosità.

Ecco un prospetto riassuntivo dei tratti salienti di detto disegno di legge, il cui obiettivo è quello di attuare una progressiva degiurisdizionalizzazione, rimettendo al centro la famiglia e i genitori; i criteri attraverso cui raggiungere tale risultato, invece, sono i seguenti:

A) Mediazione civile obbligatoria per le questioni in cui siano coinvolti i figli minorenni, ed in generale si favoriscono mediazione, coordinazione e conciliazione tra i coniugi ovvero gli ex coniugi. 

Si vuole evitare che le famiglie siano imprigionate nelle procedure giudiziali, ma anche che la risoluzione di liti per via giudiziale possa comportare conseguenze spiacevoli al nucleo familiare. Si precisa, ancora come non vi sia motivo per imporre una mediazione in settori meno connessi con la vita delle persone ed – al contrario – escluderla in materia di diritto di famiglia, nonché come i genitori che intendano iniziare una fase di separazione ovvero divorzio debbano essere maggiormente concentrati sul nucleo familiare e sulla prole anziché sull’ottenimento esclusivo di vantaggi, quale ad esempio l’assegnazione della casa familiare. Su tale ultimo punto, si precisa che la prole potrà considerare “casa familiare” entrambe le case degli ex coniugi indifferentemente. Si intende, in tale ottica, istituire nuove figure professionali: il “mediatore familiare” e il “coordinatore genitoriale”.

B) Equilibrio tra entrambe le figure genitoriali e tempi paritari, come si evince dalle modifiche proposte per gli articoli 337 bis e seguenti del Codice Civile in materia di esercizio di responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio.

C) mantenimento in forma di retta senza automatismi. Si vuole applicare la norma già esistente che prescrive un mantenimento per i figli in forma diretta (entrambi i genitori ex coniugi dovrebbero provvedere direttamente a soddisfare di volta in volta le esigenze dei figli) con la previsione di un assegno di mantenimento solo in via residuale. Tale modalità è già adottata in molti Paesi, tra cui California, Svezia, Belgio, Stato di Washington.

D) contrasto dell’alienazione genitoriale, ossia il rifiuto del figlio ad ogni tipo di relazione con uno dei genitori, ai fini di tutelare e non influenzare negativamente la sfera e le modalità relazionali del figlio.

In attesa di comprenderne le sorti, a conclusione dell’iter parlamentare a cui il disegno di legge sarà assoggettato, è bene ricordare le parole del giurista Arturo Carlo Jemolo secondo cui “La famiglia è unisola che il mare del diritto può solo lambire, ma non sommergere”, ma al tempo stesso ricordare come altri autori, al contrario, abbiano preferito l’immagine dell’arcipelago, la quale meglio sottolinea quell’evoluzione costante del concetto di famiglia che, in realtà, oggi ne racchiude differenti manifestazioni, tutte meritevoli di tutela.

Raffaella Di Marco

dott.ssa - collaboratrice Studio

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