La Corte di Cassazione con una recentissima sentenza del 2 ottobre 2018 – n. 23950 – affronta la tematica delle c.d. azioni proprie (articoli 2357 e seguenti del Codice Civile), a seguito di ricorso proposto dalla società “Salini Costruttori SPA” contro F. S. Salini, in proprio e come legale rappresentante della società “SA.PAR srl”.
In particolare, la Corte di Appello di Roma nel 2016 aveva annullato la delibera di approvazione del bilancio del 2010, unitamente alla distribuzione degli utili della SPA. La deliberazione dell’assemblea ordinaria, in seconda convocazione, era stata assunta nel giugno 2011, con voto favorevole del 47% del capitale sociale.
La Corte Suprema, in tale occasione, ha respinto il ricorso della SPA avverso la decisione presa in secondo grado di giudizio, confermando quanto ritenuto dalla Corte d’Appello. In effetti la medesima aveva sostenuto che in forza di decreto legislativo 29 novembre 2010 n. 224, che ha modificato l’articolo 2357 ter, secondo comma, Codice Civile, nelle società non facenti ricorso al mercato del capitale di rischio, le azioni proprie sono da computarsi ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste sia ai fini del quorum costitutivo che di quello deliberativo, come espressamente prescritto dall’articolo 2357 ter Codice Civile.
La delibera della SPA, dunque, deve ritenersi annullata in quanto, in seconda convocazione, per l’assunzione di delibere assembleari di società per azioni occorrerà il voto favorevole di almeno la metà del capitale rappresentato dai soci intervenuti, ai sensi dell’articolo 2369, terzo comma, Codice Civile, computandovi altresì le azioni proprie.
Detta sentenza aiuta a comprendere meglio il meccanismo delle c.d. azioni proprie, ossia azioni della stessa società, ai fini del computo dei quorum.
In via generale – e molto in sintesi – deve ricordarsi anche:
– che l’acquisto di azioni proprie porterebbe a due pericoli: il c.d. annacquamento del capitale sociale (si ridurrebbe il capitale reale senza riduzione corrispondente del capitale nominale della società) e il rischio che il diritto di voto degli amministratori sia pregiudizievole per i soci di minoranza;
– che l’acquisto di tali azioni è di regola vietato, salvo sussistano le condizioni ex articolo 2357 Codice Civile: 1. limite dell’acquisto con riferimento agli utili e alle riserve distribuibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato; 2. le azioni siano interamente liberate; 3. autorizzazione dell’assemblea dell’acquisto;
– che è assoluto il divieto si sottoscrizioni di azioni proprie da parte della società, mentre è pacifico come le azioni proprie siano a voto sospeso e si computino appunto per il calcolo dei quorum deliberativo e costitutivo.
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