“Deve ritenersi lecita la clausola statutaria che conferisce a una società di capitali la nomina di amministratore di s.r.l. In tal caso, degli atti gestori pregiudizievoli risponde, oltre alla persona giuridica, in via solidale, anche la persona fisica concretamente deputata al compimento degli atti gestori e concretamente autrice dei medesimi. La persona fisica è infatti direttamente soggetta alla disciplina di cui all’art. 2476 c.c.”
Si è positivamente espresso il Tribunale di Milano con la sentenza del 27 marzo 2017 (Est. Vannicelli) in merito alla possibilità di nominare come amministratore di una società di capitali una persona giuridica.
La nomina di un amministratore persona giuridica ha sempre rappresentato un dilemma dalle radici profonde, che ha visto sia la dottrina che la giurisprudenza contrapporsi su vari fronti.
Prima della riforma del diritto societario, l’orientamento prevalente era assolutamente negativo, infatti si credeva che nell’aprire le porte a questa possibilità, implicitamente si verificasse la stessa ipotesi del rimettere la nomina dell’amministratore ad un terzo estraneo alla società.
Per meglio chiarire, nel caso di nomina di persona giuridica come amministratore, le funzioni di quest’ultima sarebbero state esercitate dagli amministratori della società amministrante ossia soggetti scelti e revocabili da terzi, finendo così per esautorare i poteri dell’assemblea della società amministrata.
Altra tesi negativa, mossa contro la possibilità di nominare un amministratore persona giuridica, atteneva al presunto conflitto di interessi che si veniva a creare nel momento della formazione della volontà collegiale dell’organo amministrativo; infatti, la persona giuridica amministratore si sarebbe limitata a riprodurre nel Consiglio di Amministrazione della società amministrata semplicemente la volontà, così come già decisa dall’organo amministrativo, della società amministrante.
Infine, ulteriore argomentazione contraria era rappresentata dalla responsabilità personale degli amministratori. L’obbligo di risarcimento del danno gravante in capo all’amministratore poteva essere vanificato nel caso in cui quest’ultimo fosse in realtà una società di capitali, la quale avrebbe goduto del limite della responsabilità limitata al patrimonio della persona giuridica.
Ma con la riforma del 2003 cambia radicalmente il punto di vista della dottrina.
Viene introdotta la possibilità per le società di capitali di essere socio di società di persone e di conseguenza, essendo vietato in queste ultime che la carica di amministratore possa ricadere su terzi non soci, sembra che il legislatore abbia implicitamente ammesso che le società di capitali, in quanto socio, possano ricoprire la carica di amministratori ex art. 2361, 2° comma, c.c.
Il predetto articolo non sembra avere portata circoscritta alle società di persone, in quanto, riferendosi a “responsabilità illimitata”, sembra potersi tranquillamente riferire anche alla possibilità che una società di capitali sia socio accomandatario di una società in accomandita per azioni.
Anche la normativa del G.E.I.E. (Gruppo Europeo di Interesse Economico) ammette la possibilità dell’amministratore persona giuridica (art. 5 del d. lgs. 240/1991).
Infine, sul punto è intervenuta anche la Cassazione con la sentenza n. 22840 del 24 ottobre 2006, ammettendo la possibilità che la funzione di amministratore può essere ricoperta anche da una persona giuridica, e precisamente da una società di capitali; i giudici di legittimità hanno sancito che l’ordinamento non detta disposizioni limitative della capacità o della legittimazione della persona giuridica, se non nei casi tassativamente previsti.
Ora, una volta ammessa la possibilità di nominare una persona giuridica amministratore di una società di capitali, occorre comprendere come in concreto questa “nomina” possa avvenire.
Il Consiglio Notarile di Milano ha statuito la necessità della designazione di un “rappresentante persona fisica” che eserciti in concreto le volontà della società di capitali amministratore (occorre precisare che la persona fisica designata non per forza deve ricoprire la carica di legale rappresentante della società amministrante).
Inoltre, la persona incaricata deve essere assoggettata ai medesimi obblighi e responsabilità previsti dalla legge, risultando responsabile in solido con la persona giuridica amministratore.
Infine, bisogna ricordare che anche il rappresentante persona fisica è soggetto allo stesso regime di pubblicità legale vigente per la rappresentanza della società di capitali e, di conseguenza, essendo la designazione del rappresentante persona fisica un atto gestorio della persona giuridica amministratore, questo può avvenire sia prima che in contemporanea con l’accettazione della carica di amministratore da parte della persona giuridica.
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