E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 13 febbraio 2019, con efficacia dal giorno successivo, la modifica dell’art. 2330 Codice Civile che impone al Notaio che riceve l’atto costitutivo di una società di capitali, di depositarlo entro dieci giorni presso il Registro delle Imprese competente.
La novella recepisce la previsione inserita nell’art. 3 del cosiddetto Decreto Semplificazioni, dimezzando il termine originario di venti giorni, con applicazione a tutte le società di capitali (SPA, SRL, SRLS, SAPAZ) costituite dal 14 febbraio 2019.
Si ricorda come – ai fini dell’iscrizione nel Registro Imprese – sia necessario avere PEC attiva e files relativi a codice fiscale e partita IVA; considerati i nuovi termini è necessario quindi che detta documentazione sia pronta al momento della stipula.
Si teme che l’impatto della nuova disciplina sia modesto in quanto – mediamente – i tempi di iscrizione delle società nel Registro Imprese sono già inferiori ai 10 giorni (e si ricorda che in Italia è possibile, con il Notaio, costituire una società in 24 ore). La principale ricaduta sarà in verità una dilatazione dell’attesa per chi deve costituire SRLS: dovendo garantire un servizio ancora più rapido ai clienti con risorse da investire è consequenziale che chi opta per la versione “semplificata” abbia da aspettare.
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