Paese che vai..Diritto che trovi!
Da questo aforisma nasce l’idea di analizzare gli istituti giuridici di Paesi culturalmente lontani e diversi dal nostro, per conoscerne gli aspetti più rilevanti per il mondo notarile, apprezzarne le peculiarità giuridiche e, perché no, avvicinare tutti al fantastico mondo del diritto.
Iniziamo il nostro iterconoscitivo proprio dalla Repubblica Unita di Tanzania, l’ultima meta scelta dal nostro Notaio per alcuni giorni di riposo dalle fatiche quotidiane. Tutti siamo a conoscenza delle sue vaste zone selvagge, ma quanti di noi hanno contezza del regime patrimonialevigente in questa Nazione dell’Africa Orientale? A differenza dell’Italia, ove, il regime patrimoniale legale della famiglia, con efficacia dal 20 settembre 1975, è costituito dalla comunione dei beni, in Tanzania, il Law Marriage Act del 1971prevede la separazione dei beni. Ciascun coniuge, pertanto, conserva la titolarità, il godimento e l’amministrazione esclusiva di quanto acquistato personalmente durante il matrimonio. Nello specifico, l’article58 di detta legge stabilisce che dal matrimonio non conseguono mutamenti nella proprietà di qualsivoglia bene della moglie o del marito, mentre, la singolare disposizione dell’article57 ricorda che se un uomo ha due o più mogli, esse godono di pari diritti, sono soggette a pari doveri ed hanno un pari statuslegale.
Quanto alleforme giuridiche delle società, la legislazione locale permette agli investitori, stranieri e non, di scegliere, tra vari tipi societari, il modello che più si adatta alle proprie esigenze. Così un soggetto può condurre i suoi affari per proprio conto e sotto la sua sola responsabilità mediante la Sole Proprietorship ovvero svolgere con altri un’attività commerciale. In tal caso, se da un lato troviamo la classica distinzione tra società di persone e società di capitali, propria del nostro diritto commerciale, dall’altro vi sono alcune notevoli differenze rispetto alla disciplina del codice civile italiano: per le prime, cd. Partnership,la compagine sociale può essere costituita da un massimo di venti soci;le seconde, invece, dette Incorporated Companies,si distinguono in Unlimited Companiesove i soci assumono una responsabilità personale per tutte le obbligazioni e in Limited Companies,nelle quali la responsabilità grava esclusivamente sul patrimonio della società. Sul lato pratico, invece, se in Italia il ruolo fondamentale per la costituzione di una società è svolto dal Notaio, in Tanzania la figura di riferimento è la Business Registration and Licensing Authority, cd. BRELA, un’ agenzia esecutiva del Ministero dell’Industria e del Commercio, responsabile dell’amministrazione e della registrazione aziendale, della concessione di brevetti e del rilascio di licenze industriali.
Passando, poi, agli acquisti immobiliari, nonostante la Tanzania sia uno dei Paesi più poveri del mondo, è una Terra che fa gola agli investitori italiani: soprattutto negli ultimi anni, infatti, si è registrato un flusso consistente di investimenti nostrani nel settore turistico ed immobiliare, facilitato dall’Accordo per la promozione e la protezione degli investimenti firmato nel 2001 e dalla Convenzione contro le doppie imposizioni sul reddito e/o sul patrimonio in vigore dal 1983. A tal proposito, può sembrare singolare la disciplina della proprietà, che, seppur garantita e riconosciuta dalla legge locale, è distinta, anche ai fini degli investimenti, dal diritto di superficie: in sostanza, la proprietà di un immobile costruito su un terreno può appartenere a chiunque, non così per la proprietà del suolo, che, può essere concessa solo sulla base di contratti di affitto di durata pari a 33, 66 o 99 anni, rimanendo, così, un diritto esclusivo dello Stato.
Con la speranza di aver dimostrato che il mondo delle leggi non è poi così noioso e con l’intento di aver spezzato la routinequotidiana, catapultando ognuno, almeno con la fantasia, tra zebre, antilopi e gazzelle, diamo appuntamento al prossimo “viaggio”.
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