E’ stata depositata il 5 giugno 2019, l’Ordinanza n. 15267, con la quale la Seconda Sezione Civile della Suprema Corte ha affermato che l’accettazione beneficiata determina l’acquisto immediato, da parte del minore, della qualità di erede anche in difetto di redazione dell’inventario.
Così facendo, con la pronuncia in esame, la Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dal rappresentante legale e dalla minore, nelle more divenuta maggiorenne, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna, che aveva reputato tamquam non esset la rinuncia, operata dalla minore dopo il compimento della maggiore età, all’eredità precedentemente accettata con beneficio di inventario.
Invero, volgendo lo sguardo alla normativa del codice civile, il nostro ordinamento prevede che, nel caso di eredità cui sia chiamato un soggetto minore, il legale rappresentante possa sì, previa autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 c.c., accettarla o rinunciarvi, ma in caso di accettazione, questa debba essere necessariamente compiuta con beneficio di inventario ai sensi dell’art. 471 c.c., evitando la confusione tra il patrimonio del de cuius e quello dell’erede, con conseguente limitazione della responsabilità di quest’ultimo nei limiti del valore dell’attivo ereditario. Nel caso in cui, poi, il rappresentante non compia l’inventario, l’art 489 c.c., derogando alla disciplina generale, stabilisce che i minori, gli interdetti e gli inabilitati non si intendono decaduti dal beneficio, se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dal cessare dello stato d’interdizione o d’inabilitazione, qualora entro tale termine non si siano conformati alle prescrizioni di legge.
A questo punto, l’interpretazione di siffatta norma, ha dato origine a due contrastanti orientamenti. Secondo una prima opinione, qualora il rappresentante dell’incapace, debitamente autorizzato, accetti l’eredità e non esegua l’inventario, l’incapace non acquista la qualità di erede beneficiato, né quella di erede puro e semplice, resta nella situazione giuridica di chiamato all’eredità. Al contrario, secondo altra opinione, l’incapace acquista subito la qualità di erede beneficiato, purché naturalmente, esegua l’inventario entro un anno dalla cessazione della sua incapacità. Questo l’argomento preferibile, confermato e ribadito dalla Cassazione. Nel caso de quo, infatti, la Suprema Corte ha affermato che le tesi della ricorrente sono viziate da una confusione circa il portato della nozione di fattispecie a formazione progressiva, riferita dalla dottrina e dalla giurisprudenza all’accettazione beneficiata (composta da dichiarazione e inventario, solo dopo la progressione verificandosi la limitazione di responsabilità) e non già all’acquisto della qualità di erede (fattispecie che si compie uno actu con la dichiarazione di accettazione con beneficio). La ricorrente infondatamente sostiene che, se non si sia completata la fattispecie con l’inventario, il minore divenuto maggiorenne potrebbe ancora rinunciare, pur in presenza di previa dichiarazione di accettazione.
Per tali motivi, dunque, l’art. 489 c.c., non attribuisce al minore, il cui legale rappresentante non abbia rinunciato a suo nome all’eredità, il diritto di rinunciarvi al compimento della maggiore età, ma soltanto la facoltà di redigere l’inventario nel termine di un anno dal compimento della maggiore età, in guisa da garantire la sua responsabilità intra vires hereditatis.
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