La Suprema Corte è tornata a pronunciarsi su un argomento già ampiamente affrontato dalla giurisprudenza dalla dottrina e – più modestamente – anche su questo sito con articolo del Notaio dott. Fabio Cosenza in data 1 maggio 2018.
Il trust, che ricordiamo essere un istituto giuridico di origine anglosassone, ha come finalità quella di separare dal patrimonio di un soggetto, alcuni beni per il perseguimento di specifici interessi a favore di determinati beneficiari, affidandoli temporaneamente alla gestione di una persona terza denominata “trustee”.
Il fondo in Trust è quindi un patrimonio separato da quello del trustee, del disponente o del beneficiario, è un patrimonio che è in “attesa” del conseguimento dello scopo finale del Trust per poter essere conferito in modo definitivo.
Quindi, è vero che la proprietà legale del bene conferito in Trust spetta al trustee, il quale deve amministrarlo nell’interesse dei beneficiari o per il perseguimento dello scopo definito, ma i beni restano segregati nel patrimonio del Trust.
Con la sentenza n. 16705 del 21 giugno 2019 la Cassazione ha stabilito, ribadendo concetti già ampiamente espressi, che il temporaneo trasferimento dei beni al trustee in funzione del raggiungimento dello scopo ultimo prefissato dal trust non costituisce un fatto imponibile.
Secondo la predetta sentenza, il trasferimento del bene al Trustee è un’operazione fiscalmente neutra, che non genera alcuna obbligazione tributaria se non quella dell’applicazione della tassa fissa.
L’operazione de quo quindi sconta le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.
In conclusione, “Per l’applicazione dell’imposta di donazione, così come di quella proporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale. Nel trust di cui alla L. n. 364 del 1989, di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Aja 1 luglio 1985, un trasferimento così imponibile non è riscontrabile né nell’atto istitutivo né nell’atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee – in quanto meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione – ma soltanto in quello di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo.” (Cass. n. 16705 del 21 giugno 2019) .
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