Recentemente la natura del diritto d’uso esclusivo delle parti comuni in un condominio è stata oggetto di un approfondimento da parte delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione.
La domanda sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite è dunque se esiste il diritto reale di uso esclusivo di parti comuni del condominio. La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza 17 dicembre 2020, n. 28972 ha risposto in modo negativo.
Nel caso sposto all’attenzione della Corte, tre sorelle erano comproprietarie di un edificio composto al piano terra da tre unità immobiliari destinate ad uso commerciale e, al primo piano, altre tre unità destinate ad uso abitativo con corte antistante agli stessi locali commerciali. All’esito della divisione, ciascuna delle proprietarie diventata titolare rispettivamente di un locale e di un appartamento, la corte retrostante rimaneva comune, fatti salvi gli usi esclusivi.
Una delle sorelle aveva ottenuto l’uso esclusivo dell’area antistante il proprio locale commerciale che, successivamente, aveva venduto a terzi.
Quest’ultimi, in seguito, sono stati chiamati in giudizio dagli aventi causa delle altre due sorelle che contestavano loro l’uso esclusivo del cortile e domandavano loro di cessare la condotta fino a quel momento tenuta e di eliminare le opere realizzate nell’area antistante il locale commerciale, ritenuta di uso comune.
I titolari del diritto di uso esclusivo si erano difesi, sostenendo di godere dell’uso esclusivo in forza del titolo, o per usucapione della relativa servitù, o per il diritto d’uso ai sensi dell’art 1021 cc.
Il diritto d’uso (art. 1021 c.c.) è un diritto reale simile all’usufrutto, ma più limitato, in quanto il titolare può servirsi della cosa altrui nei limiti di quanto occorra a lui e alla propria famiglia. Inoltre, tale diritto, non si può cedere, non si può dare in locazione e non può superare la vita dell’usuario.
Il problema posto alla Corte riguardava la possibilità di regolare i diritti reali (cioè i diritti sui beni) attraverso l’autonomia privata (rapporti contrattuali) e la possibilità di regolare in modo diverso il diritto d’uso di cui all’art. 1021 c.c., adattandolo alle esigenze dei beni condominiali.
La Corte di Cassazione, dopo una lunga argomentazione, ha infine enunciato il seguente principio di diritto: «La pattuizione avente ad oggetto la creazione del c.d. “diritto reale di uso esclusivo” su una porzione di cortile condominiale, costituente come tale parte comune dell’edificio, mirando alla creazione di una figura atipica di diritto reale limitato, tale da incidere, privandolo di concreto contenuto, sul nucleo essenziale del diritto dei condomini di uso paritario della cosa comune, sancito dall’art. 1102 c.c., è preclusa dal principio, insito nel sistema codicistico, del numerus clausus dei diritti reali e della tipicità di essi».
La Corte di Cassazione ha dunque affermato come il diritto di uso esclusivo di un bene condominiale non rientra nel novero dei diritti reali previsti del nostro ordinamento, in ragione del principio del numerus clausus (numero chiuso) che regola gli stessi, in virtù del quale solo il Legislatore può creare nuovi diritti reali, e per il principio di tipicità degli stessi, in virtù del quale all’autonomia privata (dunque mediante rapporti contrattuali) non è consentito creare nuovi diritti al di fuori di quelli tipici.
Secondo le Sezioni Unite, è evidente che, un diritto reale di godimento di uso esclusivo, in capo ad un particolare condomino, di una parte comune dell’edificio, che priva gli altri condomini del relativo godimento, e cioè riserva ad essi un diritto di comproprietà svuotato del suo nucleo fondamentale (cioè la comunità del bene), determinerebbe uno snaturamento di tale diritto.
Sempre secondo la Corte, ciò non escluderebbe comunque la possibilità di un «uso» più intenso da parte di un condomino rispetto agli altri, dal momento che l’articolo 1123 c.c. contempla espressamente la possibile esistenza di cose destinate a servire i condomini «in misura diversa», regolando il riparto delle spese in proporzione dell’uso.
Le Sezioni Unite, con tale sentenza, hanno dunque chiarito definitivamente che non si possono creare contrattualmente diritti reali, in quanto questi ultimi sono già previsti tassativamente dalla legge
Tale conclusione non vieta certamente al legislatore di ampliare un giorno la lista dei diritti reali, ma ad oggi, non può trovare posto nel nostro ordinamento il diritto reale di uso esclusivo di un bene condominiale.
Uno dei condomini ha chiuso una parte comune che era un suo diritto exclusive,dopo la sentenza del 17 de Decembre 2020 ,dichiarando che l’ unica persona dello stabile ad avere diritto su le parti comuni,date che un condomino ha venduto a me e gli altri due sono desceduti
Lei dichiara che gli eredi e io che ho acquistato abbiamo perso il diritto su le parti comuni precedentemente diritto esclusivo
Come possiamo affrontare questa sgradebole situazione?
Grazie
Credo sia necessario verificare – con un Notaio di vostra fiducia – tutti i contratti di compravendita che hanno interessato il fabbricato per comprendere la natura di questi diritti esclusivi e la loro passata regolamentazione.
Buongiorno, nell’edificio costituito da due appartamenti, la scala di pertinenza ai due appartamenti risulta di proprieta anche ad un terzo che ha un appartamento nell’edificio. Adiacente. I proprietàri dei due appartamenti presenti nell’edificio hanno l’uso esclusivo mentre il terzo risulta proprietario senza uso. Quest’ultimo pur non avendo l’uso ne andrebbe da qualche parte, vorrebbe usare il vano scale perché riferisce che attraverso questo vano scale può raggiungere il suo tetto, ma attualmente raggiunge il suo tetto attraverso il suo terrazzino. Da specificare che i due tetti sono adiacenti ma il vano scale non ha botole per la’accesso che lui vorrebbe creare a sue spese. Inoltre per raggiungere l’ingresso del suo sottotetto dovrebbe attraversa tutto il Colmo del suo tetto e usare poi una scala per farlo scarderei al livello dell’ingresso dell suo sottotetto. Tutto il percorso che dovrebbe fare è molto pericoloso e allo stesso tempo articolato, invece Salendo dal suo terrazzino con una scala arriverebbe direttamente dinanzi al suo sottotetto in tutta sicurezza. Il vicino proprietàrio ma senza uso, si appella alla cassazione del 17 dicembre 2020 . Mi chiedo se tutto ciò ha un senso, può usare il vano scale ?
Temo sia necessario per dare una risposta verificare i titoli di provenienza e confrontarli con lo stato due luoghi.
buongiorno nell”edificio dove sono proprietario di un appartamento, ci sono dei spazi condominiali con uso esclusivo. addirittura un condomino fa riferimento che nel suo rogito e prescritto dal notaio. e con tutto cio delibera dell”amministratore confermando che con cassazione di dicembre 2020 luso esclusivo non esiste piu anche se fa riferimento un rogito. questo condomino continua prepotentemente ad usare solo lui quello spazio. addirittura utilizzando una bici alternandola con un”auto come si puo fermare questa prepotenza. bisogna per forza spendere dei soldi di avvocato per andare in causa?
In assenza di accordo bonario credo non ci sia soluzione se non la vertenza giudiziale.
posso rinunciare alluso esclusivo del terrazzo condominiale? con quale atto?
Deve accatastare e poi procedere a rinuncia alla proprietà.