Si è appena celebrata la festa di Halloween, con i propri eccessi di travestimenti ad esorcizzare paure e morte, ed ecco che – a volere dare il proprio contributo, purtroppo non così festaiolo – pare esserci anche l’Agenzia delle Entrate.
Lo spunto, complice il calendario, è offerto infatti dalla recente risposta ad interpello n. 439/2019 (qui disponibile: Interpello 439/2019) con cui si è dato fornito riscontro circa il regime fiscale dell’atto risolutivo per mutuo dissenso di un precedente contratto di compravendita immobiliare (in cui il prezzo non era stato interamente corrisposto)
In breve l’Amministrazione Finanziare afferma che in detta ipotesi sia dovuta l’imposta di registro secondo aliquota e base imposibile “ordinaria”, come avviene in occasione di un trasferimento immobiliare.
In particolare, si chiarisce la non applicabilità dell’imposta di registro in misura fissa (euro 200,00) prevista anche dalla risoluzione n. 20 del 2014 (qui disponibile: Ris. n. 20 del 14 febbraio 2014) in quanto relativa a diversa fattispecie (risoluzione di precedente donazione), distingendo quindi espressamente in materia fra atti a titolo oneroso e a titolo gratuito).
Volendo procedere nel confronto con precedenti orientamenti è interessante notare come questa nuova ricostruzione dell’Amministrazione Finanziaria cozzi con il precedente riscontro offerto, su medesima fattispecie, dalla Direzione Regionale Sicilia dell’Agenzia delle Entrate che in risposta all’interpello 920-147/2017 (qui disponibile: Interpello n. 920-147/2017). In detta sede, infatti, si richiamava l’art. 9 della Tariffa, Parte Prima, d.P.R. 131/1986, la quale destina gli “Atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale” ad un’aliquota del 3%, ben meno gravosa rispetto a quelle (dal 9 al 15, escluso il 2 della “prima casa) tipiche dei trasferimenti immobiliari.
In conclusione, enorme attenzione nel caso di atti risolutivi di precedenti compravendite immobiliari, soprattutto dove detta volontà emerga, ad esempio ed esattamente con nell’ipotesi da cui è originato l’interpello in oggetto, per superare eventuali criticità dovute al mancato pagamento del prezzo originariamente pattuito. Sul punto è evidente come sia necessario trovare soluzioni alternative.
Unica nota positiva, il puntuale confronto, operato dalla risposta medesima, con la circolare in materia di risoluzione di donazione, per la quale si evidenzia come i presupposti fiscali siano diversi; almeno lì, per ora, e ragionando a contrario nel solco proprio di quanto fatto dall’Agenzia delle Entrate, l’imposta di registro pare essere salva.
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