OROLOGIO E FONDO PATRIMONIALE

da | 31 Mag 2021 | famiglia | 0 commenti

Corre voce che al matrimonio di Lavinia Borromeo e John Elkann nel 2004 uno dei regali agli sposi sia stato un – ricercatissimo – orologio senza lancette; scelta forse eccentrica, ma solo per chi non ha ancora capito come da meri strumenti per scandire il tempo gli orologi – o almeno: certi orologi – siano ormai diventati veri e propri gioielli, vizio di collezionisti, opere d’arte. Ed è proprio da un cliente del genere che mi sono sentito rivolgere la domanda: Notaio, posso mettere nel fondo patrimoniale l’orologio che ho al polso (e sbucava un Audermars Piguet Perpetual Calender a serie limitata)?

La risposta impone un riepilogo – generale – dei caratteri propri del fondo patrimoniale, già oggetto di altri approfondimenti sul sito

Il fondo patrimoniale – come noto – permette ai coniugi, ai componenti dell’unione civile o anche ad terzo di destinare una serie di beni determinati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. 

Infatti con la costituzione di un fondo patrimoniale si realizza una separazione patrimoniale, vincolando i beni che ne fanno parte al soddisfacimento esclusivamente dei bisogni del nucleo familiare, e tutelando gli stessi dalle pretese creditorie riguardanti debiti contratti per bisogni estranei a quelli strettamente familiari.

Proprio perché il fondo patrimoniale determina una segregazione a danno dei creditori personali – cioé impedisce loro di aggredire i beni posti a servizio dei bisogni della famiglia – un aspetto centrale della sua genesi (e della sua disciplina) è la netta possibilità di individuare quali siano i beni già inseriti nel fondo.

In tal senso da un lato giunge in ausilio la solennità della costituzione (per atto pubblico con testimoni) ma dell’altro vi è anche un chiaro dettato normativo: l’art 167 Codice Civile, infatti, limita l’oggetto del fondo ai:

– beni immobili (case, fabbricati, terreni edificabili o agricoli…)

– beni mobili iscritti in pubblici registri (navi, autoveicoli, aeromobili…)

– titoli di credito (solo se vincolati rendendoli nominativi, o in altro modo idoneo).

Un’interpretazione estensiva (ormai condivisa) ricomprende – muovendo dai titoli di credito – anche gli strumenti finanziari quali azioni, obbligazioni, quote di partecipazione a fondi pubblici di investimento; infatti la natura giuridica delle azioni delle s.p.a. è quella di un titolo di credito nominativo.

Ancora, si è precisato che se un immobile è locato il relativo redditto è attratto dal fondo patrimoniale; le pertinenze del bene che non possono essere separate dallo stesso senza difficoltà (si pensi ad esempio ad un portone di legno importante; o un soffitto a cassettoni di particolare pregio) sono coperte da uguale tutela segregativa.

Esclusi dal novero di beni inseribili nel fondo patrimoniale sono invece il denaro contante (fungibile per eccellenza) e anche i gioielli o l’arredo domestico, proprio perché difettano di questa immediata identificabilità e soprattutto non sono tracciati in pubblici registri.

Vediamo infine da dove siamo partiti: gli orologi.

I brand dell’alta orologeria presentano infatti sui propri orologi dei numeri di matricola (identifica il singolo orologio e lo differenzia rispetto agli altri, fornisce informazioni importanti come l’anno di produzione) e di referenza (indica il modello di appartenenza), che permettono di differenziarne la caratteristiche rispetto agli altri (è il caso dell’Audermars Piguet Perpetual Calender a serie limitata di cui sopra).

Quanto sopra si ritiene tuttavia non sufficiente a permettere l’inserimento nel fondo patrimoniale, perchè l’orologio rimane comunque un bene mobile non registrato, e come tale presenta minori formalità in caso di trasferimento, con un valore centrale rivestito dal possesso (si veda la disciplina dell’acquisto a non domeno di cui all’art. 1153 e ss Codice Civile).

Orologio e fondo patrimoniale rimangono pertanto separati dal diritto, ma forse una soluzione (alternativa) può esserci (per non lasciare tutti gli amanti delle lancette delusi): il trust, che non ha vincoli di natura oggettiva (si può inserire qualunque bene) e neppure soggettiva (non necessita di una famiglia al cui servizio essere posto).

Sul tema mi permetto infine due ultimi consigli.

La segregazione patrimoniale è tema molto delicato e non può essere sviluppata in breve o pianificata all’ultimo momento (quando magari qualche problema è già emerso): occorre un approccio particolare, tempistivo e strutturato.

Ma soprattutto se si teme di avere criticità con potenziali creditori, l’unico strumento.. è essere nullatenenti.

Fabio Cosenza

Notaio

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