Enti pubblici più liberi di comprare

da | 22 Gen 2020 | immobiliare, leggi

Le novità giuridichedel nuovo anno travolgono anche le regole in materia di acquisto di beni immobili da parte di comuni, regioni ed in via generale gli enti territoriali.

Con l’art. 57, comma 2, lettera f) del Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, infatti, il legislatore ha inteso ordinare la fine – a partire dal 1 gennaio 2020 – dell’applicazione di quanto previsto dall’art. 12, comma 1terdel decreto legge n. 98/2011 in caso di acquisto di immobili da parte di Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, enti locali, nonché i loro organismi ed enti strumentali, anche in forma societaria.

L’articolo 12, da non rispettarsi più con l’inizio del nuovo anno, in vigoredal 1 gennaio 2014, puntualizzava e descriveva irequisiti essenziali in forza dei quali gli enti territoriali e gli enti del servizio sanitario nazionale erano da intendersi legittimati ad acquistare beni immobili.

Si trattava, in particolare, di:

– prova documentale dell’indispensabilità (a dimostrazione della assoluta necessità dell’acquisto di immobili da parte di tali soggetti in ragione di un obbligo giuridico incombente sull’amministrazione per perseguire proprie finalità istituzionali o per soddisfare interessi pubblici generali meritevoli di tutela)e dell’indilazionabilitàdell’acquisto(ovvero l’impossibilità concreta dell’amministrazione di differire l’acquisto di immobili se non rischiando di compromettere il raggiungimento di obiettivi istituzionali o di incorrere in sanzioni) che dovevano essere attestate dal responsabile del procedimento;

– congruità del prezzo, la cui attestazione spettava dall’Agenzia del Demanio, previo rimborso delle spese.

Di detti requisiti, inoltre, doveva darsi preventiva notizia sul sito internet istituzionale dell’ente acquirente comprensiva di indicazione del soggetto alienante, nonché del prezzo convenuto.

Rileva, tuttavia, considerare come l’art. 12, comma 1 del decreto legge n. 98/2011, sebbene non sia più da applicarsi, era stato introdotto con l’intenzione – oltre che di garantire una trasparenza relativamente alle ragioni dell’acquisto da parte dell’amministrazione – di vietare quegli acquisti di beni immobili a cui gli enti territoriali non erano legittimati in quanto non risultavano soddisfatti i puntuali requisiti di cui sopra.

Tutto ciò – inevitabilmente – comportava un risparmio di spesa in quanto si ammettevano solo gli acquisti rispettosi di detti requisiti, vietandosi, al contrario, tutti gli acquisti immobiliari comportanti un incremento di spesa a carico dell’ente locale, tranne quelli finalizzati alla realizzazione di fini istituzionali improrogabili, non altrimenti perseguibili.

Dal 1 gennaio 2020,nel rispetto dell’art. 57, comma 2, lettera f) del Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124, al fine di acquistare un bene immobile, i comuni, le regioni e gli enti territoriali in generale non dovranno più ricevere una previa legittimazione soddisfando i requisiti della prova documentale e della congruità del prezzo, previa pubblicità sul sito internet dell’ente acquirente.

Gli enti territoriali,dunque, potranno procedere all’acquisto di beni immobili senza dover distinguere tra acquisti vietati, perchè non soddisfatti i requisiti di prova che legittimano l’ente, e non.

Raffaella Di Marco

dott.ssa - collaboratrice Studio

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