RECESSO VOLONTARIO SRL

da | 21 Giu 2021 | societario | 0 commenti

La riforma del diritto societario ha portato ad un notevole ampliamento dei casi ove è possibile procedere al recesso da una società a responsabilità limitata, rimanendo, il medesimo, il mezzo più efficace di tutela, in particolar modo, dei soci di minoranza.

Tali cause si dividono in legali inderogabili e statutarie.

Le prime, ovvero le cause legali inderogabili, disciplinate dall’art. 2473 c.c., ricomprendono, come indicato al primo comma del medesimo, una serie di casistiche in cui il recesso risulta legittimato a causa di un mancato consenso da parte del socio in merito a:

a) modifica dell’oggetto sociale;

b) modifica del tipo di società/fusione;

c) revoca dello stato di liquidazione;

d) trasferimento della sede all’estero;

e) eliminazione di una o più cause di recesso;

f) compimento di operazioni che determinano un sostanziale cambiamento dell’oggetto della società rispetto all’atto costitutivo;

g) compimento di operazioni che determinano una rilevante.

Con il secondo comma il legislatore dispone che “nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni […]”.

Altre cause legali inderogabili sono disciplinate dai seguenti articoli:

– art. 34 d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5: recesso in caso di introduzione/soppressione di clausole compromissorie;

– art. 2469 c.c.: recesso in caso di limiti alla circolazione delle quote;

– art. 2481 bis c.c.: recesso in caso di aumento di capitale con esclusione del diritto di sottoscrizione;

– art. 2497 quater c.c.: società soggette all’altrui attività di direzione e coordinamento.

A queste si aggiungono le precedentemente citate cause statutarie, disciplinate sempre dall’art. 2473 comma primo c.c., a norma del quale “L’atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità.”

Disposizione che va sottolineare l’intrinseca differenza con le società per azioni. Nelle s.r.l., infatti, lo statuto può anche non contenere specifica indicazione delle cause di recesso, limitandosi a determinare genericamente l’ambito di appartenenza (es. per giusta causa, ad nutum ecc.).

A fronte della frequente richiesta nella pratica di consentire al socio delle s.r.l. di recedere – anche in assenza di presupposti legali o statutari – con il consenso degli altri soci, il Consiglio Notarile di Firenze ha previsto la legittimazione di un recesso c.d. consensuale.

In particolare, al fine di una migliore comprensione, riportiamo il testo della Massima n. 53:

“1. I soci di una società a responsabilità limitata, con delibera assunta all’unanimità, possono consentire la liquidazione di uno di essi con denaro o beni sociali (c.d. recesso “consensuale”), anche qualora non si sia verificata alcuna causa legale o convenzionale di recesso.

2. Il rimborso del socio potrà essere effettuato utilizzando riserve disponibili, o, in mancanza, riducendo il capitale sociale.

3. Non trattandosi di recesso in senso proprio:

a) l’opposizione dei creditori sociali, ai sensi dell’art. 2482 c.c., impedisce la liquidazione della quota e non determina lo scioglimento della società;

b) l’entità del rimborso spettante al socio uscente è liberamente negoziabile e non deve essere determinata nel rispetto dei criteri stabiliti nell’art. 2473 c.c.”.

L’alternativa prospettata dalla Massima rimette alla volontà dei soci la scelta tra la liquidazione della partecipazione sul mercato secondario o attuata tramite i mezzi patrimoniali della società, nei limiti di cui all’art. 2473 c.c., come evidenziato dalla Massima stessa.

La ratio della necessità del consenso unanime va ricercata nella medesima norma, o meglio, nella decisione di applicare la medesima, poiché si è di fronte ad una scelta che, difficilmente, si può immaginare nelle mani – unicamente – della maggioranza.

Ovviamente è opportuno tenere ben presente che il maggior interesse meritevole di tutela rimane quello dei creditori.

Conseguentemente, qualora dovesse rendersi necessario procedere ad una riduzione del capitale sociale, la liquidazione della partecipazione sarà, sempre e comunque, condizionata alla mancata opposizione da parte dei creditori stessi, in linea con la disciplina di cui all’art. 2482 c.c..

In conclusione, la Massima n. 53 del Consiglio Notarile di Firenze rappresenta l’introduzione di una tipologia di recesso fortemente voluta che permette, sostanzialmente, al socio di disinvestire con – come unico limite – il consenso degli altri.

Rachele Nuti

dott.ssa - collaboratrice Studio

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